Certificazione unica tardiva senza sanzioni per i premi di risultato

Anna Maria D’Andrea - Certificazione Unica

Certificazione unica tardiva senza sanzioni quando il ritardo è legato all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato. Ecco la circolare n. 5/E dell'Agenzia delle Entrate pubblicata il 29 marzo 2018.

Certificazione unica tardiva senza sanzioni per i premi di risultato

Certificazionne unica tardiva: nessuna sanzione se il ritardo nell’invio è legato all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato.

Con la circolare n. 5/E pubblicata il 29 marzo 2018 l’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle nuove regole sui premi di produttività a seguito delle importanti novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2017 e dal DL 50/2017.

Qualora il datore di lavoro accerti il raggiungimento dell’obiettivo di produzione soltanto dopo aver effettuato il conguaglio delle ritenute sarà necessario emettere una nuova CU per consentire al dipendente di applicare l’imposta sostitutiva su acconti o anticipazioni dei premi di risultato.

Quindi, il sostituto d’imposta potrà inviare una nuova CU 2018 oltre la scadenza ordinaria, fissata al 7 marzo, senza l’applicazione di sanzioni.

Di seguito i chiarimenti forniti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate sui premi di risultato erogati nel 2017 e sulla disapplicazione delle sanzioni sulla CU 2018 in caso di invio tardivo.

Certificazioni uniche tardive: niente sanzioni se il ritardo è per premi di risultato

Sebbene la circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate affronti per lo più la tematica dei premi di risultato alla luce delle novità introdotte negli ultimi tempi, è di particolare importanza il chiarimento che riguarda i ritardi nell’invio delle CU 2018.

Il documento pubblicato il 29 marzo 2018 chiarisce che il sostituto d’imposta dovrà inviare una nuova certificazione unica tardiva, senza l’applicazione di sanzioni, nel caso in cui non sia possibile verificare in base ad elementi oggettivi il raggiungimento dell’obiettivo incrementale entro la data di scadenza per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio.

La circolare n. 28/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che il datore di lavoro, che accerti ex post che il premio erogato è conforme ai presupporti per l’agevolazione, può applicare l’imposta sostitutiva Irpef conguagliando le maggiori trattenute operate o con la prima retribuzione utile o, al più tardi entro la data di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

La deroga alla rigorosa disciplina sanzionatoria applicata in caso di certificazione unica tardiva è prevista al fine di consentire al lavoratore di beneficiare dell’applicazione della tassazione sostitutiva al 10% sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultati in dichiarazione dei redditi.

Si tratta, ad esempio, dei casi in cui il raggiungimento dell’obiettivo incrementale può esser riscontrato soltanto in sede di bilancio, successivo alla data di scadenza per l’invio della certificazione unica.

In tal caso, il nuovo invio tardivo della nuova CU non comporterà l’applicazione di sanzioni, dal momento che il ritardo non è causato da un’inadempienza del datore di lavoro ma dal fatto che è stato possibile verificare la spettanza dell’agevolazione solo in un momento successivo alla scadenza per l’invio delle certificazioni uniche.

Premi di risultato previa verifica del raggiungimento del risultato incrementale

L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato erogati al lavoratore è condizionata alla verifica del risultato incrementale da parte dell’azienda.

Si tratta di un presupposto essenziale per l’applicazione dell’agevolazione, motivo per il quale è previsto il trattamento di favore anche per il sostituto d’imposta nel caso di invio tardivo della certificazione unica.

Il regime fiscale agevolato potrà valere anche per l’eventuale acconto erogato dall’azienda, a condizione che al momento dell’erogazione sia riscontrabile l’incremento di produttività, qualità, efficienza ed innovazione dell’azienda stabilito dal contratto di lavoro.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018, redatta d’intesa con il Ministero del Lavoro, analizza punto per punto le novità in merito ai premi di produttività e welfare aziendale introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 e dal DL 50/2017.

Nell’attesa di analizzare tutte le novità in un approfondimento dedicato, si allega di seguito la circolare dell’Agenzia delle Entrate:

Agenzia delle Entrate - circolare n. 5/E del 29 marzo 2018
Premi di risultato e welfare aziendale - art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), così come modificato dall’art.1, commi 160 - 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), dall’art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall’art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018)

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