Cassa integrazione, sulla scadenza del 15 novembre i chiarimenti INPS

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione, sulla scadenza del 15 novembre arrivano i chiarimenti INPS. Stando alle ultime novità del Decreto Ristori bis, è l'ultimo giorno utile per la trasmissione delle domande e dei dati per il pagamento con termine tra il 1° e il 30 settembre 2020. I dettagli nel messaggio numero 4222 dell'11 novembre 2020.

Cassa integrazione, sulla scadenza del 15 novembre i chiarimenti INPS

Cassa integrazione: con il messaggio numero 4222 del 2020, l’INPS fa chiarezza sulla scadenza del 15 novembre 2020.

Quali sono i datori di lavoro interessati? Coloro che avrebbero dovuto inviare le domande e i dati utili per il pagamento, secondo la disciplina ordinaria, entro un termine decadenziale compreso tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Dopo le ultime novità introdotte dal Decreto Ristori bis, cambia ancora una volta la tabella di marcia da rispettare.

INPS - Messaggio numero 4222 dell’11 novembre 2020
Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Cassa integrazione, sulla scadenza del 15 novembre i chiarimenti INPS

Provvedimento dopo provvedimento, il mosaico di regole per l’accesso alla cassa integrazione si fa sempre più complesso e in particolare il calendario da rispettare per beneficiare della CIG per coronavirus subisce continue modifiche.

La comunicazione diffusa dall’istituto fa un excursus delle modifiche che si sono succedute nelle ultime settimane per chiarire in particolar modo quali sono i datori di lavoro interessati dall’imminente scadenza del 15 novembre 2020 in attesa della pubblicazione di una nuova circolare che illustri le novità del Decreto Ristori bis.

Nel testo si legge:

“Completando il quadro complessivo delle proroghe dei termini previsto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 149/2020, nell’abrogare la previsione di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 137/2020, differisce al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Cassa integrazione, i datori di lavoro interessati dalla scadenza del 15 novembre

Il Decreto Ristori, infatti, aveva fissato al 31 ottobre 2020 il termine ultimo per la trasmissione di domande e dati per il pagamento in scadenza secondo i tempi ordinari tra il 1° e il 10 settembre 2020.

Ma il DL numero 149 del 9 novembre 2020, Decreto Ristori bis, ha allargato il periodo interessato a tutto il mese di settembre e ha concesso altri 15 giorni in più.

Per una ulteriore chiarezza l’INPS specifica:

“Le Strutture territoriali provvederanno a definire le istanze di cui trattasi (ad esempio, domande di trattamenti con inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ad agosto 2020), inviate dalle aziende oltre il termine del 30 settembre 2020, purché pervenute entro la data del 15 novembre 2020”.

Sono esclusi, ovviamente, da questa ulteriore proroga gli invii relativi a luglio e agosto 2020 con termine decadenziale 31 ottobre 2020.

Infine, l’ultimo intervento sulla normativa della cassa integrazione per coronavirus non si riferisce solo ai tempi da rispettare ma introduce una novità anche per quanto riguarda la platea dei lavoratori interessati, estesa a tutti coloro che risultano “in forza” alla data del 29 ottobre 2020.

Ma, come annunciato dall’Istituto, è in arrivo una circolare utile per interpretare correttamente tutte le ultime modifiche introdotte.

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