Cashback, i rimborsi sono tassati?

Tommaso Gavi - Imposte

Cashback, i rimborsi sono tassati? A chiarire il corretto trattamento fiscale delle somme è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 338 del 12 maggio 2021: le somme in restituzione all'acquirente di una parte della spesa non sono imponibili. Quelle che rientrano nei programmi “porta un amico” rientrano tra i redditi diversi.

Cashback, i rimborsi sono tassati?

Cashback, qual è il corretto trattamento fiscale e tributario delle somme? I rimborsi sono tassati?

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 338 del 12 maggio 2021.

Lo spunto dei chiarimenti nasce dal quesito posto dall’istante, una società che nel proprio sito ospita inserzioni di vendite su e-commerce esterni.

Il cashback risulta una forma di incentivo delle vendite dei siti di e-commerce affiliati al portale principale ed offre agli acquirenti la possibilità di recuperare parte della spesa per gli acquisti, attraverso i rimborsi.

Si tratta quindi della restituzione di parte dell’importo all’acquirente e non è assoggettabile ad imposte.

Diverso il caso di formule quali “porta un amico” che, a parere dell’Agenzia delle Entrate, rientrano nei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR.

A livello pratico, il trattamento fiscale lascia aperto qualche interrogativo.

Cashback, i rimborsi sono tassati?

I rimborsi dei piani del cashback sono tassati? Qual è il corretto trattamento fiscale da applicare alle somme?

Agli interrogativi risponde l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 338 del 12 maggio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 338 del 12 maggio 2021
Importi corrisposti a titolo di Cashback - trattamento tributario.

Spunto per i chiarimenti è il caso concreto presentato dall’istante, una società ospita inserzioni di e-commerce esterni sul proprio sito, per l’acquisto di beni o servizi.

Le inserzioni prevedono una percentuale di sconto per il futuro acquirente, che può ottenerla sotto forma di cashback.

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate tali rimborsi non devono essere tassati in quanto sono ritenuti un incentivo alle vendite di siti di e-commerce, che permette all’acquirente di recuperare una parte dell’importo speso.

A riguardo il documento di prassi sottolinea quanto segue:

“Trattasi, dunque, della restituzione all’acquirente (persona fisica) di una parte della spesa per gli acquisti effettuati attraverso il Portale, determinata applicando la percentuale di sconto «visualizzata» dall’utente al momento dell’acquisto, a nulla rilevando la circostanza che sia erogato successivamente e da un soggetto diverso dal fornitore del bene o servizio acquistato.”

Dal momento, quindi, che il cashback in questione non rientra in nessuna delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero il TUIR, la somma non può essere tassata.

Cashback, il rimborso “porta un amico” è tassato?

Diverso dal trattamento fiscale previsto per il caso concreto trattato nel documento di prassi è quello invece per i rimborsi che rientrano in un piano “porta un amico”.

A spiegarlo è la conclusione dell’Agenzia delle Entrate:

“Diversa è l’ipotesi in cui, invece, venisse riconosciuto dalla Società all’utente una somma per incentivare l’utilizzo del Portale da parte di altri utenti (ad esempio, con la formula «porta un amico»), sia in misura fissa che in misura percentuale, in base agli acquisti dagli stessi effettuati. In tale ipotesi, infatti, le somme corrisposte costituirebbero un reddito diverso rientrante tra quelli di cui all’articolo 67, comma 1,lettera l), del Tuir.”

In sostanza, gli importi ottenuti nei programmi promozionali che prevedono di ricevere una somma in cambio della promozione di un determinato portale devono essere tassati.

Il rimborso di tali programmi è considerato un “reddito diverso” e deve essere dunque essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi.

L’aspetto apre qualche interrogativo, soprattutto per i partecipanti ai programmi in questione.

I partecipanti devono assicurarsi che venga applicata la ritenuta IRPEF sulle somme ottenute come cashback? Spetta inoltre la verifica dell’invio di un’eventuale certificazione unica, che permette tra le altre cose di inserire gli importi nella dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate? Nel caso in cui tali redditi non venissero dichiarati, quali sarebbero le sanzioni a cui il contribuente e la società andrebbero incontro?

Su tali aspetti potrebbero essere necessari ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network