Buoni pasto e pagamento in contanti, due aliquote IVA per la mensa aziendale

Buoni pasto con IVA al 10 per cento, mentre per i pagamenti in contanti o con carte l'aliquota applicata è del 4 per cento. A fare il punto delle regole per la mensa aziendale è l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 231 del 28 aprile 2022.

Buoni pasto e pagamento in contanti, due aliquote IVA per la mensa aziendale

Buoni pasto e pagamento in contanti, due aliquote IVA per la mensa aziendale.

Per i pagamenti effettuati presso la mensa aziendale utilizzando i buoni pasto forniti dal datore di lavoro, l’aliquota IVA applicata sarà pari al 10 per cento.

Diverso è invece il caso di pagamenti effettuati in contanti, o tramite carte e bancomat, per i quali in virtù di quanto previsto dalla Tabella A, numero 37, del DPR n. 633/1972, l’aliquota IVA applicata sarà pari al 4 per cento.

In caso di pagamento misto sono invece previste due diverse aliquote, e ai fini della liquidazione IVA sarà necessario indicare le somme separatamente nei registri.

A fare il punto delle regole è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 231 del 28 aprile 2022.

Buoni pasto e pagamento in contanti, due aliquote IVA per la mensa aziendale

A chiedere chiarimenti circa l’IVA applicata sul servizio di mensa aziendale pagato in modalità mista, con buoni pasto e contanti o carte, è una società che gestisce per conto di datori di lavoro il servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto ai dipendenti.

I quesiti posti all’Agenzia delle Entrate riguardano le diverse discipline previste ai fini IVA e la possibilità di applicare l’esenzione dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i servizi resi a lavoratori dipendenti nei locali adibiti a mensa aziendale.

Sul primo quesito, con la risposta all’interpello n. 231 del 28 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate conferma le regole differenziate previste in materia di aliquote IVA per i buoni pasto e i pagamenti in contanti o con carte del servizio di mensa aziendale.

Nel dettaglio, partendo dalle regole previste per le somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali, è il n. 37) della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972 a prevedere l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento.

L’IVA del 4 per cento sul servizio di mensa aziendale si applica anche alle somministrazioni rese in dipendenza di contratti, anche d’appalto, qualora siano commesse da datori di lavoro. A stabilirlo è stato l’articolo 75, comma 3 della legge n. 413/1991, nell’ottica di agevolare i servizi resi nei confronti dei lavoratori.

Per quel che riguarda i buoni pasto e i servizi di mensa aziendale, le regole specifiche sono contenute nel decreto MISE n. 122 del 7 giugno 2017, che consente di utilizzare i buoni pasto per la fruizione di servizi di mensa aziendale, specificando che ai fini IVA:

“Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo”.

Le mense aziendali sono quindi uno degli esercizi legittimati a ricevere i buon pasto, e ai fini IVA l’operazione rilevante è la prestazione di servizi resa nei confronti della società emittente i ticket in favore del lavoratore.

L’aliquota IVA applicata nel rapporto tra società che emette i buoni pasto e società che gestisce il servizio di mensa aziendale è quindi pari al 10 per cento, secondo le disposizioni specifiche previste al n. 121) della Tabella A, Parte III del DPR IVA.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 231 del 28 aprile 2022
Trattamento IVA - Servizio di mensa aziendale e servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a mezzo dei buoni pasto

Buoni pasto con IVA al 10 per cento, aliquota del 4 per cento per i pagamenti in contanti presso la mensa aziendale

La risposta dell’Agenzia delle Entrate analizza quindi le regole specifiche previste in relazione alle diverse tipologie di pagamento del servizio di mensa aziendale.

Nel dettaglio, se il lavoratore dipendente paga l’intero pasto previsto dalla mensa aziendale in contanti, o con altri mezzi di pagamento equivalenti (come carte o bancomat), la somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta ad aliquota IVA del 4 per cento.

Se il lavoratore paga il servizio mediante buoni pasto, l’aliquota prevista è del 10 per cento, ma l’esigibilità dell’imposta non si realizza al momento della somministrazione del pasto, in quanto:

“l’operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore, soggetta all’aliquota IVA del 10 per cento.”

In tal caso, l’IVA è quindi esigibile nel momento in cui la società che gestisce la mensa emette fattura nei confronti della società che emette i buoni pasto.

La base imponibile dovrà essere determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando dall’importo così ottenuto l’IVA del 10 per cento, applicando le percentuali di scorporo IVA indicate nel comma 4 dell’art. 27 del DPR n. 633 del 1972.

Nel terzo caso, ossia in caso di pagamento del servizio mensa in parte con buoni pasto e in parte in contanti, l’Agenzia delle Entrate specifica che:

  • sulla quota parte del prezzo pagato in contanti o con mezzi elettronici, per cui si realizza il momento impositivo, l’aliquota IVA da scorporare sarà quella del 4 per cento;
  • sulla restante parte “pagata” mediante il buono pasto, il cui momento impositivo si realizzerà all’atto della fatturazione dei corrispettivi alla società emittente il buono pasto, l’aliquota IVA da scorporare sarà quella del 10 per cento.

Buoni pasto e pagamento in contanti, esenzione scontrino elettronico per la mensa aziendale e indicazione separata per la liquidazione IVA

In chiusura, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sugli adempimenti e sugli obblighi documentali previsti per la società che gestisce il servizio mensa nei confronti dei lavoratori.

Per i corrispettivi percepiti è previsto l’esonero dallo scontrino elettronico e, in particolare, secondo quanto previsto dal DM del 10 maggio 2019 non si applicano gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e non è richiesta l’emissione del documento commerciale.

In questo caso le regole riguardano sia i pagamenti con buoni pasto che con modalità diverse, non essendo previste specifiche in tal senso. Sarà invece obbligatoria l’emissione della fattura per le somme percepite dalla società emittente i buoni pasto.

In merito alle regole in materia di liquidazione IVA, sarà invece necessario indicare separatamente nel registro dei corrispettivi le somme effettivamente riscosse, sottoposta ad aliquota del 4 per cento in quanto pagate dal lavoratore in contanti o con altri mezzi, e quelle non ancora riscosse corrispondenti al valore dei buoni pasto assoggettati ad aliquota IVA del 10 per cento.

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