Bonus vacanze: codice tributo F24 per compensazione e cessione dello sconto

Bonus vacanze 2020: con la risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate pubblica il codice tributo per il recupero dello sconto applicato. Ecco istruzioni e modalità di compensazione con modello F24, valide anche in caso di cessione del credito.

Bonus vacanze: codice tributo F24 per compensazione e cessione dello sconto

Bonus vacanze dal 1° luglio 2020, arriva il codice tributo per il recupero in compensazione dello sconto applicato e per la cessione del credito.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 25 giugno 2020 inserisce un nuovo tassello per l’avvio del bonus vacanze. L’impresa che applicherà l’80% del totale del tax credit riconosciuto al richiedente potrà recuperarlo in compensazione, indicando l’apposito codice tributo nel modello F24 da inviare in modalità telematica.

Lo sconto applicato dovrà essere confermato dal fornitore sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e l’importo del bonus vacanze 2020 potrà essere recuperato in compensazione presentando il modello F24 dal giorno successivo.

Bonus vacanze: codice tributo F24 per compensazione e cessione dello sconto

Il bonus vacanze applicato dall’impresa turistico ricettiva al cliente potrà essere recuperato in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020, ovvero:

“6915” denominato “BONUS VACANZE - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo allo sconto applicato, il codice tributo 6915 è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Il codice tributo “6915” è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

Queste le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sul funzionamento del bonus vacanze, sia in caso di utilizzo diretto che di cessione del credito.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del BONUS VACANZE – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Bonus vacanze 2020, compensazione in F24 ma non solo: istruzioni per la cessione ed il recupero dello sconto

Le regole generali relative al bonus vacanze 2020 sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 17 giugno 2020.

In particolare, per quel che riguarda le imprese turistiche, alberghi, agriturismi e b&b, è stata istituita la seguente procedura operativa per l’applicazione ed il recupero del tax credit vacanze:

  • il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24;
  • ai fini di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.

Accanto alla compensazione diretta del credito d’imposta, il bonus vacanze 2020 applicato come sconto potrà essere ceduto dai fornitori, in tutto o in parte, a soggetti terzi, compresi istituti di credito ed intermediari finanziari.

Il credito d’imposta potrà essere ceduto una sola volta. Il cessionario potrà utilizzarlo nel modello F24 secondo la stessa procedura illustrata dalla risoluzione n. 33/E dell’Agenzia delle Entrate.

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