Plusvalenze soggetti esteri, cambiano i criteri di tassazione in caso di immobili situati in Italia

La Legge di Bilancio 2023 modifica i criteri di valutazione delle plusvalenze derivanti da immobili situati sul territorio nazionale, realizzate da soggetti con residenza fiscale all'estero

Plusvalenze soggetti esteri, cambiano i criteri di tassazione in caso di immobili situati in Italia

Le plusvalenze realizzate da soggetti esteri saranno tassate in Italia se i redditi prodotti sono collegati - in misura maggiore del 50 per cento - a beni situati su suolo italiano.

È quanto stabilito nella Legge di Bilancio 2023 in cui si interviene, modificandoli, sui criteri di tassazione delle plusvalenze, ponendo l’attenzione su quelle realizzate da soggetti con residenza fiscale all’estero, ma con interessi in Italia.

Ma cosa sono le plusvalenze? Con il termine plusvalenza si intende in ambito economico l’aumento di valore registrato in un periodo di tempo specifico da beni mobili e immobili. Un aumento di ricchezza che dal punto di vista fiscale si traduce in un aumento della capacità contributiva e quindi passibile ad essere tassato secondo le normative vigenti in ciascuno stato.

Quali sono le novità sulle plusvalenze per i soggetti esteri nella Legge di Bilancio 2023?

Il calcolo delle plusvalenze non è sempre semplice, soprattutto nel caso di aumento di valore realizzato da soggetti esteri o con residenza fiscale fuori dai confini nazionali.

La Manovra prevede un’importante modifica della normativa intervenendo su due testi di riferimento della materia, il TUIR e il D.Lgs n.461/97.

La principale novità introdotta consiste nel fatto che le plusvalenze collegate a beni situati in Italia saranno considerate come ricchezze prodotte all’interno del paese e di conseguenza soggette alla tassazione nazionale, come accade per tutte le ricchezze prodotte sul territorio italiano.

Ecco cosa cambia nella tassazione delle plusvalenze per i soggetti esteri

Cosa cambia con la nuova norma? Analizzandola nello specifico si evince che le plusvalenze soggette a tassazione in Italia saranno solo quelle realizzate attraverso la vendita di partecipazioni appartenenti a società estere e/o enti il cui valore derivi per più del 50 per cento da immobili situati sul territorio nazionale.

Tali disposizioni si applicheranno però esclusivamente alle operazioni effettuate in mercati non regolamentati.

La misura va a modificare l’art.23 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che regolamenta la tassazione dei redditi prodotti in Italia da soggetti esteri.

Le modifiche si concretizzano con l’introduzione, all’art.23 del Testo Unico, di un comma 1-bis che, di fatto, individua tutti i casi in cui le plusvalenze sono soggette a tassazione in Italia e quelli in cui non lo sono, come ad esempio accade per le cessioni effettuate in mercati regolamentati.

Di seguito il comma in oggetto:

“1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.”

Nel capoverso riportato c’è anche il riferimento temporale, ovvero, i 365 giorni che precedono la cessione delle partecipazioni.

Con il comma 2, invece, la nuova norma va a modificare l’art. 5 del D.Lgs n.461/97 introducendo un comma 5-bis. Il nuovo comma in pratica vuole evitare che alle plusvalenze oggetto della norma vengano applicate le esenzioni previste dal comma 5.

Vediamo nel dettaglio:

“5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato.”

In conclusione, con l’introduzione di questa norma in Manovra, si interviene in maniera importante sui criteri di tassazione delle plusvalenze e la definizione dei casi in cui sono assoggettate a imposizione in Italia.

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