Bonus pubblicità anche se ci si affida a un’agenzia?

Domenico Catalano - Imposte

Bonus pubblicità, come funziona quando ci si affida a un'agenzia pubblicitaria? È possibile beneficiare del credito d'imposta solo per gli investimenti netti, sono esclusi i costi del servizio. La distinzione, inoltre, deve essere indicata nella documentazione a sostegno delle spese

Bonus pubblicità anche se ci si affida a un'agenzia?

Come funziona il bonus pubblicità quando ci si affida a un’agenzia pubblicitaria?

Via libera all’agevolazione con precise istruzioni: credito d’imposta applicabile solo agli investimenti netti, escluso il costo del servizio. La distinzione deve essere indicata anche nella documentazione a sostegno delle spese sostenute.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da seguire arriva dall’analisi di un caso pratico.

Come funziona il bonus pubblicità quando ci si affida a un’agenzia? I chiarimenti delle Entrate

A rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per valutare la possibilità e le modalità per i suoi clienti di accedere al bonus pubblicità è un’agenzia di pubblicità, grafica e web che realizza campagne pubblicitarie.

Sotto la lente di ingrandimento è l’articolo 57 bis del Decreto legge n. 50/2017 che dal 2018 al 2023 prevede un credito d’imposta con limiti e massimali diversi negli anni negli anni per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Con la risposta all’interpello numero 548/2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole per l’accesso al bonus pubblicità che devono seguire coloro che si affidano a un’agenzia di pubblicità per realizzare campagne pubblicitarie.

Il punto di partenza sono le indicazioni fornite dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri:

“Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità”.

Bonus pubblicità, le regole da seguire quando ci si affida a un’agenzia

Non c’è dubbio, quindi, sulla possibilità di beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di pubblicità, ma si escludono dal campo di applicazione del credito di imposta i servizi accessori forniti dalle agenzie.

“La fruizione dell’agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Restano, dunque, in ogni caso esclusi il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione”.

E nella documentazione a sostegno delle spese effettuate l’indicazione del costo del servizio svolto dalla società di intermediazione dovrà essere separata dalle spese per le campagne pubblicitarie con il dettaglio degli importi.

Nel fornire i chiarimenti richiesti, inoltre, l’Amministrazione finanziaria con la risposta all’interpello numero 548/2022 sottolinea che l’agenzia di marketing non può essere assimilata alle concessionarie pubblicitarie, società specializzate ed alle quali viene affidato sostanzialmente un incarico di mandato per lo svolgimento dell’attività di ricerca e di acquisizione della pubblicità.

E conclude escludendo totalmente l’agenzia pubblicitaria dalla platea di potenziali beneficiari del bonus pubblicità:

“Resta fermo che, in ogni caso, l’agevolazione qui in esame non è fruibile da un soggetto che opera quale intermediario (come nel caso dell’istante) con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti di cui al citato articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017”.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 548 del 2022
L’articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Investimenti in campagne pubblicitarie tramite agenzie di pubblicità.

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