Bonus prima casa, vendita e riacquisto all’estero: i documenti da inviare

Rosy D’Elia - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Bonus prima casa, vendita e riacquisto all'estero entro un anno: i documenti da inviare all'Agenzia delle Entrate per dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti. A fornire le istruzioni su come procedere è la risposta all'interpello numero 126 del 24 febbraio 2021.

Bonus prima casa, vendita e riacquisto all'estero: i documenti da inviare

Bonus prima casa, vendita prima dei 5 anni e riacquisto all’estero entro un anno: si conservano i benefici e per dimostrare il pieno rispetto dei requisiti può essere utile inviare all’Agenzia delle Entrate una serie di documenti a supporto della propria posizione.

A fornire le istruzioni su come procedere e alcuni esempi delle informazioni da inviare tramite PEC o raccomandata A/R all’ufficio dove è stato registrato l’atto di acquisto dell’immobile sito in Italia è la risposta all’interpello numero 126 del 24 febbraio 2021.

L’agevolazione prevista dalla Nota IIbis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR consiste nei seguenti benefici:

  • imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%);
  • imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
  • imposta catastale fissa di 50 euro.

Lo spunto per fare luce su questa particolare situazione, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico.

Bonus prima casa, vendita e riacquisto all’estero: i documenti da presentare

Protagonista è un cittadino straniero, residente in Italia dal 2013 al 2020 e
successivamente residente all’estero, che intende procedere alla vendita
della propria abitazione
acquistata con il bonus prima casa senza attendere il termine dei 5 anni, stabilito dalla normativa per non perdere il diritto ai benefici fiscali goduti.

Il programma è anche quello di riacquistare un immobile all’estero, dove risiede, per adibirlo ad abitazione principale.

Rispettare la scadenza di un anno per procedere con l’acquisto e trovarsi in un paese in con strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia adibito a dimora abituale” sono due condizioni chiave che permettono di conservare il bonus prima casa anche nella situazione descritta.

Il cittadino che risiede all’estero si rivolge all’Agenzia delle Entrate per capire come procedere per evitare di ricevere la notifica di un avviso di liquidazione per avvenuta decadenza dall’agevolazione prima casa.

Con la risposta all’interpello numero 126 del 24 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce:

“Si ritiene che la sussistenza dei requisiti per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita, ossia che il riacquisto dell’immobile sito all’estero sia stato effettuato entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato sito in Italia e che la nuova abitazione sia destinata a dimora abituale dei contribuenti stessi, possa essere dimostrata dagli interpellanti presentando, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, adeguata documentazione”.

Bonus prima casa, vendita e riacquisto all’estero: come inviare i documenti per conservare i benefici

È questa la modalità da seguire, ma anche l’invio di tutti i dettagli utili a dimostrare che si rispettano le condizioni per conservare il bonus prima casa non esclude del tutto un’azione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

“Si precisa che l’invio di tale documentazione non preclude all’ufficio accertatore di precedere all’ordinaria attività di accertamento, sia in ordine alla gestione dell’attività di liquidazione dell’imposta, sia in ordine alla valutazione dell’idoneità probatoria, ai fini sopra indicati, della citata documentazione”.

In ogni caso l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni esempi di documenti che potrebbero risultare “funzionali” alla valutazione della situazione del contribuente:

  • copia del rogito notarile di acquisto dell’abitazione sita all’estero;
  • documentazione comprovante la dimora abituale nell’immobile acquistato all’estero, ad esempio fatture di fornitura di luce, acqua o gas.

I documenti dovranno essere muniti di “apostille” e tradotti in lingua italiana e possono essere inviate tramite PEC, posta elettronica certificata, o raccomandata A/R all’ufficio dell’Agenzia delle entrate ove è stato registrato l’atto di acquisto dell’immobile in Italia.

Tutti i dettagli nella risposta all’interpello numero 126 del 24 febbraio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 126 del 24 febbraio 2021
Agevolazioni ’prima casa’, riacquisto all’estero.

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