Bonus prima casa e separazione: chiarimenti sul credito d’imposta per il secondo acquisto

Rosy D’Elia - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Bonus prima casa e accordi di separazione: acquisire la quota del coniuge relativa all'abitazione acquistata in principio beneficiando dell'esenzione prevista non preclude l'accesso al credito d'imposta previsto per l'acquisto di un secondo immobile. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 531 del 28 ottobre 2022.

Bonus prima casa e separazione: chiarimenti sul credito d'imposta per il secondo acquisto

Bonus prima casa e accordi di separazione: il marito che ottiene le quote detenute dalla moglie beneficiando dell’esenzione dall’imposta di registro prevista per gli atti che riguardano lo scioglimento del matrimonio ha diritto a usufruire del credito d’imposta previsto per l’acquisto di un secondo immobile.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 531 del 28 ottobre 2022.

L’acquisizione delle quote, infatti, non rappresenta il secondo acquisto. Lo spunto per fare luce sulle regole arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico.

Bonus prima casa e accordi di separazione: acquisizione delle quote diversa dal secondo acquisto

Protagonista è un contribuente che ha acquistato con il futuro coniuge un’abitazione beneficiando del bonus prima casa, dopo essersi sposato scegliendo la separazione dei beni, si è separato consensualmente l’anno successivo.

In linea con l’accordo di separazione, ha acquistato la quota di proprietà della moglie usufruendo dell’esenzione dell’imposta di registro prevista per gli atti, i documenti e i provvedimenti che riguardano il procedimento di scioglimento del matrimonio.

Dopo questa operazione ha venduto l’immobile e poi ha acquistato un’altra abitazione usufruendo delle stesse agevolazioni previste sulla prima casa, senza però utilizzare il credito d’imposta legato al bonus prima casa sulle somme dovute sull’atto. Il notaio non ha applicato la detrazione dal momento che all’acquisto della quota era stata applicata l’esenzione prevista per gli atti, i documenti e i provvedimenti di scioglimento del matrimonio.

All’Agenzia delle Entrate il contribuente si rivolge per verificare la compatibilità dell’acquisizione delle quote, avvenuto in seguito alla clausola inserita nell’accordo di separazione, con la fruizione della detrazione del credito d’imposta relativo al bonus prima casa.

Con la risposta all’interpello numero 531 del 31 ottobre 2022, dall’Amministrazione finanziaria arrivano una serie di chiarimenti e il via libera sulla fruizione delle agevolazioni:

“Alla luce delle disposizioni richiamate, si ritiene che l’istante maturi il diritto al credito d’imposta in esame con l’acquisto agevolato del secondo immobile, avvenuto nel 2022. In particolare, l’atto delxxyz, con il quale è stata acquistata la quota del 50 per cento in esecuzione degli accordi di separazione, non configura un acquisto di un nuovo immobile”

Bonus prima casa e separazione: i chiarimenti sul credito d’imposta per il secondo acquisto

Sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate è l’articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

“Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (...), è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in
relazione al precedente acquisto agevolato”
.

La richiesta di chiarimenti sull’applicazione del beneficio è utile per ribadire alcune regole temporali: il credito d’imposta spetta al contribuente che abbia acquistato un nuovo immobile con il bonus prima casa sia in caso di vendita dell’abitazione precedente da non oltre un anno sia in caso di vendita entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

Nel caso analizzato non è l’acquisto della quota dell’abitazione a far scattare il diritto al credito d’imposta ma l’acquisto del secondo immobile, non ci può essere, quindi, nessuna incompatibilità tra le due operazioni.

L’Agenzia delle Entrate inoltre chiarisce quali sono le modalità con cui può essere utilizzato il credito d’imposta:

  • in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • in diminuzione per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In alternativa è anche possibile utilizzare il credito d’imposta in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto oppure alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto.

Infine l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 531 del 28 ottobre 2022, ribadisce una regola generale di cui tener conto:

“Si precisa, in ogni caso, che l’istante deve effettivamente procedere all’alienazione della ex casa coniugale entro un anno dalla stipula dell’acquisto del secondo immobile, al fine di non decadere dall’agevolazione fruita per tale acquisto (comma 4-bis della nota II-bis, all’articolo 1 della Tariffa, parte prima), circostanza che comporterebbe, altresì, il recupero del credito d’imposta eventualmente utilizzato”.

Tutti i dettagli e i chiarimenti sono contenuti nel testo integrale del documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 28 ottobre 2022.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 531 del 28 ottobre 2022
Diritto al credito d’imposta per l’acquisto della «prima casa» : momento in cui matura il diritto

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