Bonus prima casa: non si perde l’agevolazione per i ritardi nel mutuo

Tommaso Gavi - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Bonus prima casa, con la risposta all'interpello numero 345 di oggi 11 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate spiega che non si perde l'agevolazione nei casi di ritardo nella concessione del mutuo, se sono legati all'emergenza Coronavirus. Gli adempimenti rientrano nella sospensione del decreto Liquidità ed i termini ricominceranno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Bonus prima casa: non si perde l'agevolazione per i ritardi nel mutuo

Bonus prima casa, non si perde l’agevolazione per i ritardi nella concessione del mutuo dovuti all’emergenza Coronavirus.

A fornire i chiarimenti in merito è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 345 dell’11 settembre 2020.

Il decreto Liquidità prevede, infatti, una sospensione degli adempimenti fino 31 dicembre 2020.

In tale sospensione rientra anche la scadenza di un anno per la vendita dell’immobile acquistato in precedenza.

I termini ripartono dal 1° gennaio 2021.

Bonus prima casa, non si perde l’agevolazione per i ritardi nel mutuo

Il bonus prima casa è ancora valido se i ritardi dovuti alle operazioni di vendita dell’immobile sono dovuti all’emergenza Coronavirus.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 345 dell’11 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 345 dell’11 settembre 2020
Agevolazione ’prima casa’.

Il caso concreto riguarda un contribuente che ha acquistato una casa, con pagamento effettuato il 16 maggio 2019 e consegna delle chiavi avvenuta il 1° luglio 2019.

L’istante ha dunque accettato una proposta d’acquisto subordinata alla condizione sospensiva dell’ottenimento del mutuo bancario da parte della futura acquirente entro il 16 marzo 2020.

Tale termine è poi stato prorogato al 4 aprile 2020 ma non è stato possibile ottenere la risposta nei tempi previsti, a causa delle restrizioni imposte per l’emergenza Coronavirus.

L’istituto di credito, infatti, non ha potuto valutare la sostenibilità del finanziamento richiesto dalla futura acquirente a causa delle limitazioni degli spostamenti.

L’istante chiede, quindi, se è possibile prorogare il termine di ulteriori 12 mesi ed arrivare a 24 mesi complessivi.

L’Agenzia delle Entrate risponde richiamando la sospensione degli adempimenti prevista dal decreto Liquidità, tra i quali rientrano anche quelli dell’agevolazione sulla prima casa.

Nello specifico l’articolo 24 prevede che:

“i termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.”

Dal momento che l’appartamento in questione è stato acquistato il 16 maggio 2019, il termine per la vendita dell’immobile pre-posseduto sarebbe scaduto lo stesso giorno del 2020.

Poiché però tale data rientra nel caso previsto dal decreto Liquidità, la scadenza è compresa nella sospensione.

In altre parole, i termini riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Bonus prima casa 2020: le condizioni per non perdere l’agevolazione

Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate viene riepilogato il quadro normativo di riferimento che dà diritto alle agevolazioni.

Tali agevolazioni sono disciplinate dalla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La norma prevede che l’imposta di registro sia applicata nella misura del 2% per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento su abitazioni, con l’esclusione di quelle con categoria catastale A1, A8 e A9.

Deve inoltre essere applicato quanto previsto dal comma 4-bis della Nota in questione.

L’agevolazione si applica anche per:

“gli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto.

In mancanza di detta alienazione si applica quanto previsto dal comma 4.”

L’agevolazione quindi decade, in relazione al nuovo acquisto, se l’abitazione pre-posseduta non viene venduta entro un anno.

In tal caso le imposte di registro, ipotecaria e catastale devono essere versate nella misura ordinaria, e si deve pagare anche una sanzione del 30% delle stesse imposte, più gli interessi.

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