Bonus investimenti pubblicitari, l’agevolazione non spetta in presenza di terze parti

Tommaso Gavi - Imposte

Bonus investimenti pubblicitari, se le spese sono relative a campagne realizzate indirettamente mediante la fruizione di servizi resi da terzi i soggetti sono esclusi dall'agevolazione. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 421 del 12 agosto 2022. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti diretti di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Bonus investimenti pubblicitari, l'agevolazione non spetta in presenza di terze parti

Bonus investimenti pubblicitari, nel caso in cui le spese non siano per campagne effettuate sui mezzi di informazione direttamente dal soggetto, non spetta l’agevolazione.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 421 del 12 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta è concesso a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per investimenti indirizzati a quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali.

In linea con quanto stabilito dalla norma e dai successivi provvedimenti attuativi, il credito d’imposta non può essere riconosciuto nel caso in cui le campagne pubblicitarie siano realizzate indirettamente mediante la fruizione di servizi resi da terzi.

Bonus investimenti pubblicitari, l’agevolazione non spetta in presenza di terze parti

Il bonus investimenti pubblicitari è l’oggetto dei chiarimenti contenuti nella risposta all’interpello numero 421 del 12 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 421 del 12 agosto 2022
Articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Bonus investimenti pubblicitari.

Lo spunto per le delucidazioni nasce dal quesito posto dall’istante, un’agenzia che svolge attività di ideazione, realizzazione e pianificazione di campagne pubblicitarie.

Il soggetto chiede se i propri clienti possono beneficiare del credito d’imposta anche se i servizi agevolabili non sono forniti direttamente dalle società editoriali, ma tramite soggetti terzi.

L’Agenzia delle Entrate esclude tale possibilità e motiva la propria interpretazione sulla base della normativa e dei provvedimenti attuativi dell’agevolazione.

Il bonus investimenti pubblicitari è stato introdotto dall’articolo 57-bis del decreto legge numero 50 del 2017.

L’agevolazione è rivolta a imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa periodica anche on line sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il bonus investimenti pubblicitari può essere richiesto a partire dal 2018 e per gli anni successivi fino al 2023, con limiti e massimali differenti.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, numero 90 ha definito i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione.

Il modello per la presentazione della comunicazione online è stato approvato con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018.

Bonus investimenti pubblicitari, esclusione con servizi non forniti direttamente dalle società editoriali

Come previsto dal dpcm numero 90 del 2018, all’articolo 2, destinatari del credito d’imposta sono:

“le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali, possono beneficiare del credito d’imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018...”

L’agevolazione ha quindi lo scopo di sostenere l’editoria ed è circoscritta agli investimenti effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Di conseguenza, sottolinea l’Agenzia delle Entrate:

“non possono considerarsi agevolabili le spese per investimenti in campagne pubblicitarie operate indirettamente mediante la fruizione (e il relativo pagamento) di servizi resi da soggetti terzi.”

Non possono quindi beneficiare del tax credit i soggetti che investono in campagne pubblicitarie realizzate indirettamente tramite servizi di soggetti terzi, in quanto non operano direttamente per la realizzazione dell’investimento presso le società editrici.

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