Bonus garage, nessun credito di imposta nel caso di vendita e riacquisto della pertinenza

Tommaso Gavi - Imposte

Bonus garage, se viene venduta una pertinenza acquistata con i benefici prima casa ed è riacquistato un posto auto, il contribuente ha diritto al credito d'imposta? La risposta è negativa. La decadenza dell'agevolazione non opera solo nel caso di acquisto di immobile abitativo.

Bonus garage, nessun credito di imposta nel caso di vendita e riacquisto della pertinenza

Bonus garage, nel caso in cui venga venduto un posto auto di pertinenza di un’abitazione e riacquistato entro un anno, si ha diritto al credito d’imposta?

La risposta è negativa: anche se il garage è stato acquisito con i benefici “prima casa”, il contribuente non ha diritto al credito d’imposta.

L’agevolazione deve infatti riguardare un immobile da adibire a propria abitazione principale, come chiarito in precedenti documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus garage, nessun credito di imposta nel caso di vendita e riacquisto della pertinenza

Nel caso di vendita di un box auto acquistato con i benefici per la prima casa, e successivo riacquisto della pertinenza entro un anno, il contribuente ha diritto al credito d’imposta?

Il quesito è posto alla redazione di FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.

La risposta è negativa: il contribuente non ha diritto all’agevolazione prevista dall’articolo 7 della legge numero 448 del 1998.

Sebbene vengano rispettati i requisiti previsti nella nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al soggetto non spetta il credito d’imposta.

Come precisato nella risoluzione numero 30 del 2008 dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione deve riguardare un immobile a propria abitazione principale.

Bonus garage, nessun credito di imposta nel caso di vendita e riacquisto della pertinenza

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate riepiloga quali sono i riferimenti normativi che danno diritto all’agevolazione prima casa: la stessa spetta anche per l’acquisto delle relative pertinenze, anche con atto separato.

Tra i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria viene sottolineato quanto di seguito riportato:

“Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato (...).”

Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, se l’immobile viene venduto nell’arco dei 5 anni successivi all’acquisto, l’agevolazione decade.

Tuttavia è prevista un’eccezione. Nel caso in cui si proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, stando a quanto previsto dal comma 4 della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I del testo unico dell’imposta di registro, la decadenza non opera.

Tuttavia, il riacquisto deve riguardare un altro immobile abitativo. In altre parole il contribuente non ha diritto a nessun credito di imposta nel caso in cui la vendita e il riacquisto siano relativi a una pertinenza.

Nel documento di prassi, che affronta un caso analogo a quello dell’interrogativo posto dal lettore, viene infatti precisato quanto di seguito riportato:

“Più precisamente, il comma 4 della nota II-bis precisa che l’acquisto deve riguardare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Il legislatore ha, quindi, inteso agevolare concrete utilizzazioni di immobili acquistati come abitazione in relazione alle necessità della famiglia, e non meri progetti di future sistemazioni. (Corte di Cassazione 21 dicembre 1998, n. 12737)”

Il contribuente non ha quindi diritto al credito d’imposta, che non può in ogni caso superare l’importo dell’imposta di registro o dell’IVA.

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