Bonus formazione 4.0 e imprese artigiane: le regole per usufruirne

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus formazione 4.0 e imprese artigiane: le modalità per l'applicazione nell'accordo interconfederale, firmato il 19 marzo dalle sigle sindacali di riferimento. Quali regole rispettare e come strutturare il percorso formativo per usufruire del credito d'imposta.

Bonus formazione 4.0 e imprese artigiane: le regole per usufruirne

Bonus formazione 4.0 e imprese artigiane: le modalità per l’applicazione nell’accordo interfederale firmato il 19 marzo 2019 dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai.

Le spese sostenute per la formazione finalizzata all’acquisizione di competenze in tecnologie che rientrano nel Piano Nazionale Impresa 4.0 danno diritto a un credito d’imposta pari al 40% dell’importo investito. Questa in sintesi l’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e confermata anche per il 2019.

Il documento mette alcuni punti fermi sulle regole per usufruire del bonus formazione 4.0 e chiarisce a quali condizioni spetta il credito, come bisogna strutturare il piano formativo, e a chi deve può essere rivolta la formazione.

Bonus formazione 4.0 e imprese artigiane: accordo interconfederale
Scarica l’accordo interconfederale sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai sulla formazione 4.0.

Bonus formazione 4.0 e imprese artigiane: le regole per usufruirne

L’accordo del 19 marzo riguarda le aziende del comparto artigiano che applicano i CCNL sottoscritti dalle sigle sindacali che lo hanno firmato.

Il testo congiunto stabilisce le regole che le imprese artigiane devono seguire per usufruire del credito di imposta, mettendo in atto opportunità formative per favorire la formazione del personale dipendente, acquisendo e consolidando le conoscenze tecnologiche a cui fa riferimento il Piano Nazionale Impresa 4.0.

Permettere una diffusione regolata delle attività formative è uno degli obiettivi dell’accordo interconfederale.

Nel testo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai, si stabilisce che i contenuti delle attività di formazione, a cui applicare il bonus formazione 4.0, devono essere espressamente disciplinati nei piani formativi, e che devono essere condivisi dalle Parti sociali, o nell’ambito dell’Ente Bilaterale regionale o con il rappresentante sindacale di bacino, o ancora secondo modalità individuate a livello territoriale.

Con l’accordo si introduce, anche per il comparto artigiano, l’obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali la formazione effettuata ai dipendenti e l’attestazione prevista.

A livello territoriale si costituiranno apposite commissioni: avranno il compito di monitorare il rispetto delle indicazioni contenute nella legge e nell’accordo, sulla base dei piani formativi ricevuti dalle aziende che intendono accedere al bonus formazione 4.0.

Bonus formazione 4.0 e imprese artigiane: le caratteristiche dei percorsi formativi

Il documento congiunto, poi, entra sempre più nello specifico e stabilisce le caratteristiche dei percorsi formativi per cui si può richiedere il credito d’imposta.

I percorsi formativi dovranno essere progettati per competenze, a cui dovranno corrispondere moduli diversi. I destinatari delle attività possono essere tutti i dipendenti dell’impresa, una categoria di lavoratori, o anche solo una parte.

Sono inclusi tra i potenziali beneficiari della formazione 4.0 anche dipendenti part time, assunti a termine, in prova o apprendisti.

Inoltre per beneficiare del credito di imposta, le imprese artigiane devono dare vita a percorsi formativi che hanno i seguenti requisiti:

  • devono essere svolti per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;
  • devono valorizzare e rafforzare le competenze dei neoassunti, sviluppare le competenze dei dipendenti assunti, facilitare l’acquisizione di nuove competenze e agevolare i processi di riqualificazione resi necessari alla luce delle trasformazioni in atto;
  • devono riguardare gli ambiti previsti dall’Allegato A della legge numero 205 del 2017, ovvero:
    • vendita e marketing;
    • informatica;
    • tecniche e tecnologie di produzione.
  • devono essere programmate rispettando le condizioni stabilite dall’accordo.

Allegato al documento sottoscritto dalle sigle sindacali, anche un fac simile del piano formativo aziendale da inviare alle commissioni territoriali competenti per il monitoraggio.

Oltre ai dati relativi all’impresa, dovranno essere specificati gli obiettivi formativi, sia per quanto riguarda le competenze che per le conoscenze, gli ambiti di applicazione, il numero dei partecipanti al progetto formativo.

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