Bonus facciate anche senza bonifico parlante, ma serve la dichiarazione sostitutiva

Rosy D’Elia - Irpef

Anche senza bonifico parlante è possibile beneficiare del bonus facciate, ma è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dall'impresa che ha eseguito i lavori: il chiarimento arriva dall'Agenzia delle Entrate con la risposta numero 214 del 2023

Bonus facciate anche senza bonifico parlante, ma serve la dichiarazione sostitutiva

Se, per errore, è stato effettuato il pagamento dei lavori che danno diritto al bonus facciate con il bonifico ordinario al posto di quello parlante, per accedere alla detrazione è possibile rimediare ottenendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’impresa che ha eseguito gli interventi.

Si tratta, però, di una strada percorribile solo in via eccezionale: la conferma e la precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 214 del 14 febbraio 2023.

Bonus facciate: ok alla detrazione senza bonifico parlante, ma con dichiarazione sostitutiva

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da seguire arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è una contribuente, comproprietaria di un’unità immobiliare sulla quale nel 2021 sono stati effettuati lavori che rientrano nel campo di applicazione del bonus facciate.

La Legge di Bilancio 2020 ha messo in campo una detrazione pari al 90 per cento delle spese di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici per gli interventi realizzati nel 2020 e nel 2021. La stessa agevolazione è stata prorogata in misura ridotta, con aliquota del 60 per cento, per il 2022.

Dal momento che l’impresa è stata pagata con bonifico ordinario, e non parlante, e per rimediare ha ottenuto da quest’ultima una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la corretta imputazione del ricavo al periodo di imposta 2021, la contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare del bonus facciate.

Con la risposta all’interpello numero 214 del 2023, arriva il via libera alla fruizione dell’agevolazione:

“Stante il rinvio al regolamento attuativo in materia di detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, contenuto nel citato articolo 1, comma 223, della legge di bilancio 2020, anche con riferimento al bonus facciate, se non è possibile ripetere il bonifico, l’Istante potrà fruire della detrazione, qualora sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa.

Accanto alla conferma, però, arriva anche una precisazione: il rilascio dell’attestazione non rappresenta un’alternativa al bonifico parlante ma è ammessa come eccezione.

Bonus facciate: detrazione anche senza bonifico parlante, ma solo in via eccezionale

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ripercorre normativa e documenti di prassi di riferimento, sottolineando che al bonus facciate si applicano le disposizioni del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, che riporta le norme di attuazione e le procedure di controllo sulle detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio previste dall’articolo 16 bis del TUIR.

Per beneficiare del bonus facciate, quindi, il pagamento dei lavori deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale completo dei seguenti dettagli:

  • causale del versamento;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Su questi bonifici banche, Poste Italiane e istituti di pagamento applicano la ritenuta dell’8 per cento prevista dall’articolo 25 del DL n. 78/2010.

Risultano validi anche i bonifici predisposti dagli istituti bancari e postali per beneficiare dell’ecobonus in cui indicare, dove possibile, il riferimento alla Legge di Bilancio 2020, L n. 160 del 2019.

Se, però, la compilazione incompleta del bonifico pregiudica l’applicazione della ritenuta dell’8 per cento non è possibile beneficiare del bonus facciate, “salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico”.

Come ultima opzione, nel caso in cui non siano stati indicati tutti i dati richiesti e non sia possibile ripetere il bonifico è possibile beneficiare della detrazione per i lavori effettuati ottenendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’impresa per attestare la corretta contabilizzazione dei corrispettivi.

In sintesi, la modalità appena descritta salva il bonus facciate ma è da considerare come ultima spiaggia.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 214 del 14 febbraio 2023
Bonus facciate – Validità attestazione rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori come modalità alternativa al bonifico parlante al fine della fruizione della detrazione – Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

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