Bonus facciate, accessibile ma con certificazione anche fuori dalla zona A o B

Rosy D’Elia - Irpef

Bonus facciate, la detrazione è accessibile anche se l'edificio ricade, interamente o parzialmente, fuori dalla zona A o B ma insiste su un territorio che può essere riconducibile o equipollente alle due zone che danno diritto all'agevolazione. Necessaria, però, una certificazione del Comune. A stabilirlo l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 23 dell'8 gennaio 2021.

Bonus facciate, accessibile ma con certificazione anche fuori dalla zona A o B

Bonus facciate, via libera alla fruizione della detrazione anche per edifici che non rientrano interamente nella zona A o B. Il beneficio è accessibile anche per gli stabili che insistono, in tutto o in parte, in porzioni di territorio che possono essere riconducibili o equipollenti alle due zone che danno diritto all’agevolazione.

In questo caso, però, è necessario fornire una certificazione rilasciata dal Comune di riferimento. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 23 dell’8 gennaio 2021.

Sotto la lente di ingrandimento il bonus facciate, la detrazione pari al 90% dell spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 23 dell’8 gennaio 2021
Bonus facciate - edifici in aree riconducibili o equipollenti alle zone territoriali «A» o «B» - articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Bonus facciate, accessibile ma con certificazione anche fuori dalla zona A o B

Come di consueto, lo spunto per fare luce sul requisito territoriale per l’accesso all’agevolazione arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un condominio che intende beneficiare del bonus facciate per interventi rinnovamento e consolidamento effettuati su uno stabile che ricade in parte in “zona di completamento B3” (per circa 1.100 mq., su un totale di 2.800 mq) e in parte in zona “attività terziarie”.

Alla luce delle caratteristiche evidenziate, si consulta l’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare della agevolazioni e di accedere alla cessione del credito prevista dall’articolo 121 del Decreto Rilancio.

Con la risposta all’interpello numero 25 dell’8 gennaio 2021, si concede il via libera alla fruizione del bonus facciate a patto che venga certificata l’equipollenza per la parte che non ricade nella zona B.

“In merito al quesito posto dall’Istante - circa la possibilità di beneficiare della detrazione in esame nel caso di interventi effettuati in parte in zona “attività terziarie”, su un immobile che presenta le caratteristiche funzionali, tipologiche e d’uso di quelle presenti nella adiacente (ed in cui parzialmente ricade) “zona di completamento B3”- si fa presente che nella citata circolare n. 2/E del 2020 è stato precisato che la detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone “A” o “B” in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali”.

Bonus facciate, per gli edifici fuori dalla zona A o B necessaria la certificazione di equipollenza

Dal momento che Comuni diversi possono applicare regole leggermente diverse pur riferendosi a una norma comune, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per l’accesso al bonus facciate, gli edifici devono trovarsi in zone riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali “A” o “B” individuate dal decreto n. 1444 del 1968, indipendentemente dalla loro denominazione.

Ma l’Agenzia delle Entrate sottolinea un aspetto importante:

“L’assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento alle predette zone A o B deve risultare, ai fini del bonus facciate, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Tale assimilazione non può, dunque, che essere attestata da una certificazione rilasciata dall’ente territoriale competente”.

Questa è la regola che vale anche nel caso analizzato: senza la certificazione, ovviamente il bonus facciate spetterà solo per la porzione di spese riferibili alla parte dell’edificio che insiste sulla “zona di completamento B3”.

In ogni caso, che l’agevolazione si applichi agli interventi interventi di recupero o restauro della facciata solo relativamente a una parte dell’edificio o per tutto, l’Agenzia delle Entrate conferma anche la possibilità di beneficiarne sotto forma di detrazione, sconto in fattura o cessione del credito.

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