Bonus energia imprese, i limiti all’utilizzo: in compensazione ed entro la scadenza

Tommaso Gavi - Imposte

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione dell'acconto IRES. Tuttavia se l'imposta calcolata con metodo previsionale è superiore a quella dovuta in base al metodo storico, non è consentito un successivo rimborso. Sono vietati effetti trascinamento dell'utilizzo dell'agevolazione dopo il 30 giugno 2023

Bonus energia imprese, i limiti all'utilizzo: in compensazione ed entro la scadenza

Quali sono i limiti all’utilizzo del bonus energia per le imprese energivore?

A ricapitolarli è l’Agenzia delle Entrate nella risposta numero 8 del 10 gennaio 2023.

L’unico utilizzo consentito è quello in compensazione, entro la relativa scadenza: nel caso del credito d’imposta per le spese del 3° trimestre 2022 entro il termine del 16 marzo 2023 o entro il 30 giugno, con opportuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

È permesso l’utilizzo in compensazione anche con l’acconto dell’IRES calcolato con il metodo previsionale, nel caso in cui l’importo sia superiore a quello calcolato con il metodo storico.

Tuttavia, se il versamento è superiore all’imposta effettivamente dovuta, non è consentito il rimborso o qualunque effetto trascinamento del credito oltre la scadenza del 30 giugno 2023.

Bonus energia imprese, i limiti all’utilizzo: in compensazione ed entro la scadenza

Il credito d’imposta per le imprese energivore, relativo alle spese sostenute nel 3° trimestre del 2022, può essere utilizzato in compensazione con l’acconto IRES, calcolato con il metodo previsionale?

A fornire i chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 8 del 10 gennaio 2023.

L’utilizzo in compensazione è consentito ma, se l’acconto calcolato sulla previsione del contribuente supera l’imposta effettivamente dovuta, non è permesso il rimborso.

Nel fornire le delucidazioni all’istante l’Amministrazione finanziaria ricapitola il quadro normativo di riferimento.

L’articolo 6 del Decreto Aiuti bis prevede un credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022.

I costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022, devono aver subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. Se soddisfatta tale condizione il soggetto avrà diritto all’agevolazione.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Aiuti ter, il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. Tuttavia non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La fruizione è consentita anche oltre i 2 milioni di euro. Nel caso di utilizzo successivo al 16 marzo 2023 dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate una comunicazione che indichi l’importo del credito maturato nel 2022.

Dopo aver ricapitolato le regole generali l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito posto dall’istante e relativo al caso concreto di compensazione con l’acconto IRES, calcolato con il metodo previsionale.

Bonus energia imprese: in nessun caso è ammesso il rimborso oltre il 30 giugno 2023

Prima di addentrarsi nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate è opportuno richiamare i metodi con cui viene calcolata l’imposta dovuta.

In linea generale l’imposta è calcolata con il metodo storico, basando appunto calcolo sull’imposta da corrispondere per l’anno precedente.

In alternativa il contribuente può scegliere anche il metodo previsionale, in base al quale la base imponibile è calcolata su una stima della futura imposta da versare.

Nella maggior parte dei casi la “previsione” del contribuente è di importo inferiore all’imposta versata l’anno precedente, e di pari passo l’acconto dovuto.

Così come spiegato in diversi documenti di prassi, tra i quali la circolare 27 del 2020:

“Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.”

Nel caso in cui il contribuente scelga il metodo previsionale e preveda di dover corrispondere un’imposta maggiore a quella dovuta con il metodo storico, l’imposta può essere compensata con il bonus energia per le imprese energivore?

Non ci sono norme che vietino di calcolare l’imposta “a rialzo” con il metodo previsionale, così come è permessa la compensazione con il credito d’imposta in questione.

L’Agenzia delle Entrate tuttavia ricorda che l’acconto, anche se suddiviso in due rate, è unico. Non si può quindi calcolare l’imposta dovuta con metodi diversi tra una rata e l’altra.

In conclusione l’Amministrazione finanziaria chiarisce inoltre quanto segue:

“in nessun caso il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, potrà consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30 giugno 2023 (o il 16 marzo 2023 nel caso in cui il contribuente non dia correttamente luogo alla comunicazione richiesta dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 176 del 2022).”

In altre parole, se l’imposta effettivamente dovuta è inferiore a quella calcolata con il metodo previsionale e compensata con il credito d’imposta del bonus energia, non è consentito alcun rimborso sia diretto sia indiretto.

Per ulteriori dettagli sulla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate si può consultare il testo integrale del documento di prassi.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 8 del 10 gennaio 2023
Crediti di imposta per le imprese energivore e gasivore - Trasferimento al consolidato fiscale ed utilizzo in compensazione per il pagamento degli acconti calcolati con metodo previsionale superiore allo storico - Articolo 6 del d.l. 9 agosto 2022, n. 115.

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