Bonus energia imprese: il passaggio alla controllante non conta come prima cessione

Tommaso Gavi - Imposte

Bonus energia imprese, il passaggio dalla società controllata alla controllante nell'ambito del consolidato fiscale non si considera prima cessione del credito d'imposta. Lo ribadisce la risposta all'interpello numero 536 del 2 novembre 2022. Non opera il divieto di cessione parziale, non si deve produrre il visto di conformità né effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Bonus energia imprese: il passaggio alla controllante non conta come prima cessione

Bonus energia imprese, il passaggio dalla controllata alla controllante non è considerata la prima cessione del credito d’imposta.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 536 del 2 novembre 2022, in merito al trasferimento dell’agevolazione al consolidato fiscale.

Il passaggio non si configura come prima cessione e non si applica quindi la regola che vieta la cessione parziale del credito.

Tuttavia, una volta trasferita l’agevolazione alla società controllata, la stessa non può essere ulteriormente ceduta a soggetti terzi.

Bonus energia imprese: il passaggio alla controllante non conta come prima cessione

Il bonus energia per le imprese energivore è al centro della risposta all’interpello numero 536 del 2 novembre 2022.

Con il documento di prassi l’Agenzia delle Entrate torna sull’aspetto del trasferimento dell’agevolazione da una società controllata a una società controllante, nell’ambito del consolidato fiscale.

I quesiti posti dall’istante riguardano i crediti d’imposta relativi al e al 2° trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Nello specifico, alle seguenti agevolazioni:

  • il credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre del 2022, di cui all’articolo 15 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni ter);
  • il credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre del 2022, di cui all’articolo 4 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette);
  • il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto dello stesso gas, consumato nel 1° trimestre del 2022, di cui all’articolo 15.1 del citato decreto legge n. 4 del 2022 (Decreto Sostegni ter);
  • il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto dello stesso gas, consumato nel 2° trimestre del 2022, di cui all’articolo 5 del citato decreto legge n. 17 del 2022 (Decreto Bollette).

La fruizione dell’agevolazione può avvenire in compensazione mediante il modello F24. In alternativa il credito può essere oggetto di cessione, nel rispetto delle regole previste dalla normativa di riferimento.

In sintesi, per le imprese devono essere rispettati i seguenti obblighi:

  • il credito è cedibile "solo per intero" ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Possono essere effettuate due ulteriori cessioni ma solo a favore di banche o intermediari finanziari;
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione per dimostrare il diritto al credito;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. La compensazione con modello F24 deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2022.

In merito al caso in esame, occorre dunque stabilire se il passaggio del credito al consolidato fiscale rappresenti la “prima cessione”.

L’Agenzia delle Entrate sposa la soluzione proposta dall’istante e fornisce i chiarimenti alle questioni sollevate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 536 del 31 ottobre 2022
Crediti di imposta per le imprese energivore e gasivore - Trasferimento al consolidato fiscale - Articolo 9 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21,convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e articolo 15.1 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Bonus energia imprese: nessun divieto di cessione parziale del credito

L’Amministrazione finanziaria sposa la soluzione proposta, alla luce dei precedenti chiarimenti di prassi forniti.

Il documento di prassi richiama a sua volta:

La disciplina del TUIR del consolidato fiscale prevede che ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo può trasferire i crediti alla consolidante per un ammontare non superiore all’IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

Il passaggio non rientra tra le cessioni a terzi del credito d’imposta, ma è un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit.

Da tali premesse discendono diverse conclusioni.

Il trasferimento dei crediti d’imposta può essere anche parziale in quanto non rientra nel divieto imposto per la cessione del credito. Nel caso di trasferimento di parte dell’importo, la parte rimanente potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione dalle società consolidate.

La cessione a terzi dell’ultima parte di credito d’imposta rientrerebbe nel divieto previsto per la cessione parziale.

Dal momento che il trasferimento alla fiscal unit non è considerata una cessione del credito, non deve essere prodotto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il rispetto dei requisiti per il credito d’imposta.

Inoltre, tale trasferimento non deve essere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo le regole previste per il credito d’imposta.

Infine, nel documento di prassi viene chiarito quanto di seguito riportato:

“Da ultimo, si rileva che, in ogni caso, la consolidante non può cedere i crediti d’imposta trasferiti, in tutto o in parte, dalle proprie partecipate a soggetti terzi - siano essi «qualificati» o meno -; la consolidante, infatti, ha la possibilità di utilizzare il credito trasferito in compensazione nei limiti dell’IRES dovuta dal consolidato, con la conseguenza che non può residuare in capo alla stessa un’eccedenza a credito cedibile(cfr., al riguardo, circolare n. 53/E del 20 dicembre 2004, paragrafo 5.1).”

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