Bonus energia imprese, i chiarimenti su calcolo e requisiti nel caso dell’autoconsumo

Tommaso Gavi - Imposte

Quali requisiti si devono rispettare per avere accesso al credito d'imposta per le imprese per le spese sostenute nel 2° trimestre del 2022 per autoconsumo? I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: si deve confrontare il prezzo unitario del combustibile nel 2019 e nel 2022

Bonus energia imprese, i chiarimenti su calcolo e requisiti nel caso dell'autoconsumo

I criteri da prendere in considerazione per il calcolo nel caso di autoconsumo, da parte di un’impresa energivora, sono l’oggetto dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Con la risposta all’interpello numero 595 del 27 dicembre 2022 l’Amministrazione finanziaria spiega che si deve confrontare il prezzo unitario del combustibile nel 2019 e il relativo prezzo per il periodo di riferimento dell’anno 2022.

Tali parametri devono essere utilizzati per verificare il rispetto dei requisiti stabiliti dal cosiddetto Decreto Energia per la determinazione dell’importo del credito d’imposta per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata.

L’individuazione di un criterio che determini la parte di combustibile utilizzato per la produzione di energia spetta alla stessa impresa in quanto è relativa a valutazioni di carattere fattuale.

Bonus energia imprese, i chiarimenti su calcolo e requisiti nel caso dell’autoconsumo

A ridosso della scadenza dei bonus energia per le imprese, relativi alle spese sostenute per il 1° e il 2° trimestre del 2022, l’Agenzia delle Entrate continua a fornire chiarimenti.

Gli ultimi sono arrivati con la risposta all’interpello numero 595 del 27 dicembre 2022 e riguardano le imprese energivore che producono energia elettrica e la utilizzano per autoconsumo.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 595 del 27 gennaio 2022
Imprese energivore. Produzione e autoconsumo di energia elettrica. Articolo 4, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Lo spunto per le delucidazioni arriva dai quesiti posti dall’istante, un’impresa che nel corso delle attività di produzione e trasformazione di fluoroderivati produce calore utile a produrre energia elettrica.

L’istante chiede se ha diritto al credito d’imposta per le imprese energivore e come determinare il prezzo unitario dei combustibili utilizzati per la produzione di energia.

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire chiarimenti, richiama il quadro normativo e di prassi di riferimento.

L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, ovvero il Decreto Energia, ha introdotto un credito d0imposta per il 2° trimestre del 2022, nel rispetto di determinati requisiti.

Il primo è la qualificazione di “imprese a forte consumo di energia elettrica”, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (requisito soddisfatto dall’istante).

Altra condizione da rispettare è che i costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al 1° trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento del costo relativo allo stesso trimestre dell’anno 2019.

Il rispetto di tali requisiti dà diritto a un credito d’imposta, inizialmente del 20 per cento, poi innalzato al 25 per cento.

Sulla base del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022 l’agevolazione è riconosciuta anche per le spese per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata.

Bonus energia imprese, si devono considerare i prezzi unitari dei combustibili

Nel caso dell’energia prodotta e autoconsumata si deve prendere a riferimento la “variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati”.

Per attestare il rispetto dei requisiti e del calcolo del credito d’imposta si deve tenere in considerazione i chiarimenti della circolare numero 25 dell’11 luglio 22.

Il paragrafo 3.4 precisa che:

“la ’’documentazione certificativa’’ è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.”

In sostanza, quindi, il prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione di energia deve essere determinato facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente pagato per i consumi del trimestre considerato per la produzione di energia elettrica autoconsumata.

Sono quindi due i parametri da confrontare:

  • come parametro iniziale (I trimestre 2019), il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2019 per la produzione di energia elettrica autoconsumata;
  • come parametro finale (I trimestre 2022) il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2022 per la produzione di energia elettrica autoconsumata.

L’impresa dovrà inoltre individuare un criterio per quantificare la quota di combustibile che produce energia elettrica autoconsumata.

Tale criterio permette di determinare la variazione del prezzo unitario del combustibile utilizzato per la sola produzione di energia.

L’individuazione del criterio, dal momento che richiede valutazioni di carattere fattuale, esula dalle competenze dell’Agenzia delle Entrate.

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