Bonus imprese energivore, i chiarimenti delle Entrate sul conferimento d’azienda

Tommaso Gavi - Imposte

Bonus imprese energivore, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul credito d'imposta del Decreto Energia, innalzato dal Decreto Ucraina, per operazioni di conferimento d'azienda. L'agevolazione spetta se l'impresa è iscritta nell'apposito elenco per il 2022. Per il calcolo dell'importo, per il 1° trimestre 2019 il valore di riferimento è quello per le imprese non ancora costituite.

Bonus imprese energivore, i chiarimenti delle Entrate sul conferimento d'azienda

Bonus imprese energivore, il credito d’imposta introdotto dal Decreto Energia e potenziato dal Decreto Ucraina spetta nel caso di conferimento d’azienda?

A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 512 del 14 ottobre 2022.

Il documento di prassi chiarisce anche il periodo agevolativo che deve essere preso in considerazione e i parametri iniziali da prendere a riferimento per il calcolo dell’agevolazione.

Il bonus imprese energivore spetta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022.

Bonus imprese energivore, i chiarimenti delle Entrate sul conferimento d’azienda

Il cosiddetto “Bonus energia” per le imprese è al centro della risposta all’interpello numero 512 del 14 ottobre 2022.

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate contiene delucidazioni in merito al credito d’imposta introdotto inizialmente dal Decreto Energia o Decreto bollette, ovvero dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 512 del 14 ottobre 2022
Credito d’imposta per «imprese energivore» previsto dall’articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022 relativo al secondo trimestre 2022 - impresa energivora attiva dal 1° luglio 2019 per effetto del conferimento di un’azienda - individuazione del parametro iniziale di riferimento.

L’agevolazione consisteva inizialmente in un credito riconosciuto:

“pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.”

Il bonus in questione è stato potenziato dal cosiddetto Decreto Ucraina che, con le disposizioni dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, ha innalzato la misura al 25 per cento.

In merito all’intervento contro il caro energia, l’istante chiede lumi sul caso del conferimento d’azienda, ossia in caso di operazioni straordinarie che abbiano potuto coinvolgere le imprese energivore nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2022.

Nel caso concreto il conferimento d’azienda è avvenuto con un atto del 2019 ed ha efficacia dal 1° luglio dello stesso anno.

I quesiti posti all’Amministrazione finanziaria sono due:

  • se la società istante ha diritto al credito d’imposta in questione;
  • nel caso in cui abbia diritto all’agevolazione, quale valore di riferimento si debba utilizzare per il calcolo dell’importo.

Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento e i relativi documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate spiega che la società ha diritto ad avere accesso al bonus energia per le imprese.

Bonus imprese energivore, i parametri di riferimento per il calcolo dell’agevolazione

Nel rispondere ai quesiti posti dall’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama le circolari numero 13/E del 13 maggio 2022 e numero 20/E del 16 giugno 2022.

Sul quesito relativo alla possibilità di fruire dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’impresa ha le carte in regola per averne diritto.

Viste le operazioni relative al conferimento d’azienda la società non ha sostenuto costi per la componente energia per il 1° trimestre 2019, in tale periodo i costi per l’impianto produttivo sono attribuiti alla società precedente.

Nel rispetto dei requisiti indicati dalla legge, l’istante ha diritto all’agevolazione a patto di essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 1, del DM dell’anno 2022, per il periodo temporale dell’agevolazione stessa.

Come precisato dal paragrafo 2.1 della circolare 13 del 2022, qualora l’impresa:

"non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati".

In merito al secondo quesito, nel documento di prassi viene chiarito che l’istante non può utilizzare i dati di consumo ricavati dal POD dell’impianto, in quanto i relativi costi sono stati sostenuti da un altro soggetto giuridico.

I costi del 1° trimestre 2019 non possono quindi essere utilizzati per il confronto con il 1° trimestre 2022.

A questo punto si deve applicare il criterio adottato per le imprese non ancora costituite al 1° gennaio 2019, come indicato dal paragrafo 2.1 della circolare 13 del 2022.

Il parametro di riferimento è fissato a un importo complessivo di 69,26 euro/MWh.

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