Bonus benzina: come richiederlo? Facciamo chiarezza

Come richiedere il bonus benzina di 200 euro? Nessuna domanda da parte del lavoratore, ma è il datore di lavoro a decidere se riconoscere il beneficio, esente IRPEF fino al limite previsto. Tutti i chiarimenti sull'agevolazione.

Bonus benzina: come richiederlo? Facciamo chiarezza

Bonus benzina: come richiederlo, bisogna presentare domanda o i 200 euro sono erogati in automatico?

Dopo la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 14 luglio 2022, con la quale sono stati forniti i chiarimenti relativi all’agevolazione sui carburanti per autotrazione, sono sorti numerosi dubbi in merito ai soggetti beneficiari.

Uno degli aspetti poco chiari riguarda indubbiamente le regole per averne diritto e, prima di scendere nel dettaglio delle istruzioni operative fornite, è bene specificare che non si tratta di un contributo per tutti.

Il bonus benzina di 200 euro è subordinato al riconoscimento dell’agevolazione da parte del datore di lavoro, che volontariamente potrà decidere se attribuire o meno il beneficio ai propri dipendenti, tutti o solo alcuni di questi.

Bonus benzina: come richiederlo? Facciamo chiarezza

Non un contributo economico, bensì un’esenzione fiscale sulle somme riconosciute dal datore di lavoro che, a sua volta, potrà beneficiare dell’integrale deducibilità del beneficio riconosciuto ai lavoratori: questi i contorni del bonus benzina, agevolazione che ha fatto e continua a fare molto discutere.

Dopo la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 14 luglio 2022, si sono susseguiti i dubbi e i quesiti su come richiedere il bonus benzina.

Un primo aspetto da sottolineare è quindi che non c’è una domanda da presentare.

L’iniziativa parte dal datore di lavoro privato che, nell’ambito delle misure di welfare aziendale in favore dei propri dipendenti, potrà decidere di erogare buoni carburante per benzina, gasolio, GPL, metano e per la ricarica di veicoli elettrici, fiscalmente deducibili dal reddito d’impresa.

Fino alla soglia dei 200 euro, i buoni benzina saranno esenti IRPEF per il lavoratore: ed è qui che interviene lo Stato, garantendo ai dipendenti l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile, e quindi dalla tassazione, delle somme erogate dal proprio datore di lavoro.

Bonus benzina: è obbligatorio per il datore di lavoro?

Per essere chiari quindi, quello che la stessa Agenzia delle Entrate definisce come bonus carburante è un sostegno dello Stato che potremmo definire “indiretto”. È in prima battuta il datore di lavoro a doversi attivare, riconoscendo con propri mezzi dei buoni ai propri dipendenti.

Non si tratta in ogni caso di un’agevolazione da riconoscere obbligatoriamente, ma di un’elargizione volontaria incentivata sotto il profilo fiscale, nel rispetto della soglia dei 200 euro.

Il datore di lavoro potrà quindi operare secondo le seguenti modalità:

  • non riconoscere alcun buono carburante ai propri dipendenti che, conseguentemente, non potranno usufruire del bonus IRPEF fino alla soglia dei 200 euro;
  • riconoscere buoni carburanti a tutti i lavoratori, per l’importo che riterrà più idoneo elargire;
  • riconoscere buoni carburanti ad una parte o anche ad uno solo dei propri dipendenti.

Su quest’ultimo aspetto, è stata la circolare dell’Agenzia delle Entrate a specificare che i buoni benzina potranno essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam , sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

Bonus benzina fino al 12 gennaio 2023: le regole per i datori di lavoro

L’erogazione dei buoni avviene quindi su base volontaria, e il datore di lavoro potrà riconoscere le somme ai propri dipendenti fino al 12 gennaio 2023, in virtù del principio di cassa allargato.

In merito alle regole previste per i datori di lavoro, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’erogazione dei buoni segue la procedura ordinaria prevista dall’articolo 51, comma 3-bis, del TUIR, secondo cui:

“Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.”

Secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, è possibile indicare i beni e servizi rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 51, comma 3, del TUIR in un unico documento di legittimazione, se il valore degli stessi non eccede il limite fissato dalla norma di riferimento.

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