Bonus asilo nido, per averne diritto basta un qualsiasi permesso di soggiorno

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Bonus asilo nido, l'ordinanza del 9 novembre 2020 dispone la disapplicazione del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo: saranno accettate le domande di soggetti con qualsiasi tipologia di permesso. Quelle rifiutate saranno rivalutate mediante riesame in autotutela, su richiesta dell'interessato, secondo quanto previsto dal messaggio INPS numero 4768 del 18 dicembre 2020.

Bonus asilo nido, per averne diritto basta un qualsiasi permesso di soggiorno

Bonus asilo nido, con il messaggio INPS numero 4768 del 18 dicembre 2020 l’Istituto spiega le istruzioni da seguire per le domande relative agli stranieri che non sono in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo.

Con l’ordinanza del tribunale di Milano del 9 novembre 2020, infatti, ha ritenuto discriminatorio il requisito previsto dal dpcm del 17 febbraio 2017, i cui chiarimenti applicativi sono stati forniti dall’Istituto con la circolare n. 27 del 14 febbraio 2020.

Per dare immediata attuazione all’ordinanza in questione, l’INPS ha stabilito che saranno accettate le nuove domande di bonus asilo nido presentate entro la fine dell’anno 2020 anche dai soggetti stranieri residenti nel nostro Paese, titolari di permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia di tale permesso.

Le domande rifiutate per mancanza di permesso di soggiorno di lungo periodo saranno rivalutate mediante riesame in autotutela su domanda dell’interessato.

Se rispondono ai requisiti saranno accolte con effetto retroattivo.

Bonus asilo nido, per averne diritto basta un qualsiasi permesso di soggiorno

Il messaggio INPS numero 4768 del 18 dicembre 2020 ha come oggetto le domande del bonus asilo nido.

INPS - Messaggio numero 4768 del 18 dicembre 2020
Bonus asilo nido. Azione civile collettiva contro la discriminazione (per mancato riconoscimento del bonus ai cittadini di Stati extracomunitari privi del permesso di soggiorno di lungo periodo). Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020 (R.g.n. 3219/2020). Istruzioni.

In particolare si sofferma sul requisito per i cittadini stranieri residenti in Italia di essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, previsto dal dpcm del 17 febbraio 2017.

Tale requisito è stato poi confermato dalla circolare numero 27 del 2020, che ha confermato la limitazione dell’accesso al bonus.

Con ordinanza del 9 novembre 2020, il tribunale di Milano ha ritenuto discriminatorio tale requisito ed ha disposto di cessare, con effetto immediato, tale condotta.

L’ordinanza riconosce quanto presentato da diverse associazioni in un azione collettiva contro la discriminazione.

Il tribunale ha rigettato anche l’istanza di sospensione, di cui all’articolo 295 c.p.c. presentata dall’Istituto, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Il tribunale ha dunque disposto l’immediata disapplicazione del dpcm e della circolare citata.

L’INPS dispone dunque che, per le nuove domande di bonus asilo nido che saranno presentate entro la fine dell’anno 2020, i requisiti per l’ammissione alla prestazione verranno valutati consentendo l’accoglimento delle domande degli stranieri residenti nel nostro Paese, titolari di permesso di soggiorno.

Non ci sono ulteriori vincoli e l’accoglimento della domanda prescinde dalla tipologia di permesso.

Tali domande saranno accolte e le somme erogate ma, qualora la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea si esprimesse diversamente, saranno richieste indietro.

Le domande che invece sono state rifiutate per mancanza di permesso di soggiorno di lungo periodo saranno invece accolte con effetto retroattivo in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Per la rivalutazione è richiesto il riesame in autotutela su domanda dell’interessato.

Bonus asilo nido, in cosa consiste l’agevolazione

Nell’ordinanza del 9 novembre 2020 il tribunale ha ritenuto che la causa promossa dalle diverse associazioni non vertesse sull’istituto su cui sarà chiamata a decidere la Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Il tema, a parere del tribunale, è quello della discriminazione per ragioni di nazionalità che deve essere rimossa a prescindere da cosa l’abbia causata.

A riguardo vengono citate due sentenza della Corte di Cassazione, la numero 11165/2017 e la numero 11166/2017.

Per i nati a partire dal 1° gennaio 2016, il comma 355 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 ha previsto un contributo economico per il pagamento di rette degli asili nido pubblici e privati e forme di supporto domiciliari per i bambini sotto i tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Per il 2020, la somma ha un tetto massimo di 3.000 euro per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Se invece l’ISEE del nucleo familiare è compreso tra 25.001 euro e 40.000 il contributo limite è di 2.500 euro.

Superato tale valore ISEE, o in assenza, l’importo è di 1.500 euro.

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