Bonus bollette, da ARERA le istruzioni per l’applicazione: sconto in fattura da ottobre

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Bonus bollette con ISEE fino a 12.000 euro, dall'ARERA arriva il provvedimento attuativo per il riconoscimento dello sconto sulle fatture di luce e gas. Da ottobre l'applicazione da parte dei gestori, con gli arretrati spettanti dal 1° aprile. Le novità nella delibera del 2 agosto.

Bonus bollette, da ARERA le istruzioni per l'applicazione: sconto in fattura da ottobre

Pronte le regole attuative del bonus bollette 2022.

Con il provvedimento del 2 agosto l’ARERA ha approvato le modalità applicative per il riconoscimento dello sconto sulle fatture di luce e gas, alla luce dell’estensione della platea dei beneficiari.

A decorrere dal 1° aprile 2022 i bonus sociali elettrico e gas per disagio economico sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con ISEE superiore a 8.265 euro, soglia ordinaria, entro il limite dei 12.000 euro.

A livello operativo, sarà a partire dal mese di ottobre che i fornitori procederanno con il riconoscimento dei bonus bollette luce e gas per il 2022 ai nuovi aventi diritto, con gli arretrati spettanti dalla data di decorrenza delle agevolazioni.

Bonus bollette, da ARERA le istruzioni per l’applicazione: sconto in fattura da ottobre

La delibera pubblicata dall’ARERA il 2 agosto chiude il cerchio delle istruzioni operative utili per l’attuazione del bonus bollette, alla luce delle novità introdotte in merito al limite ISEE per averne diritto.

Dal 1° aprile il bonus sulle fatture di luce e gas è riconosciuto anche ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.000 euro, e se erano già state avviate le procedure preliminari per l’attuazione delle novità, con lo scambio di informazione tra INPS e Gestore del Servizio Informativo Integrato, era atteso un nuovo provvedimento per il riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas in bolletta ai nuovi aventi diritto.

Un passaggio che arriva ora a compimento, con il provvedimento attuativo datato 2 agosto e che delinea modalità e tempi per il riconoscimento dello sconto nelle fatture.

In merito alla nuova platea di beneficiari prevista dall’articolo 6 del decreto legge n. 21/2022, i bonus sociali decorrono dalla data del 1° aprile 2022 o, se successiva, dalla data di attivazione della fornitura agevolabile, e fino al 31 dicembre 2022.

ARERA - delibera del 2 agosto 2022
Attuazione di quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 e dall’articolo 1, comma 2 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, in materia di accesso e riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico per l’anno 2022
ARERA - allegato 1 delibera del 2 agosto 2022
Modalità applicative per il riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell’anno 2022 agli aventi diritto

Bonus bollette, sconto a partire da ottobre 2022 ai nuovi aventi diritto

Il provvedimento attuativo di ARERA fornisce quindi dettagli circa i tempi per il riconoscimento dell’agevolazione ai nuovi beneficiari.

Nel dettaglio, sarà dal mese di ottobre che partirà l’applicazione dello sconto sulle bollette di luce e gas. Sarà in ogni caso rilevante la data di presentazione del modello ISEE, se non già presente nella banca dati INPS.

Nello specifico, in merito alle attività del Gestore del Servizio, la trasmissione delle informazioni per l’applicazione dello sconto sulle fatture di luce e gas sarà effettuato entro novembre per le DSU trasmesse dall’INPS entro settembre.

Per quelle inviate dopo invece lo sconto sarà applicato dal mese successivo a quello di riferimento.

Le agevolazioni saranno riconosciute per l’intero periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, con conguaglio per le quote relative ai mesi pregressi da riconoscersi in un’unica soluzione. In caso di chiusura della fornitura, l’agevolazione spettante sarà erogata mediante assegno circolare non trasferibile intestato al cliente finale, o con altra modalità individuata dagli operatori commerciali.

Le somme già fatturate in eccedenza saranno oggetto di automatica compensazione, da effettuarsi nella prima fattura utile o qualora non possibile mediante rimborso automatico entro tre mesi dall’emissione della fattura.

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