Bonus affitto, compensazione senza limiti e utilizzo fino al 31 dicembre 2021

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus affitto, compensazione senza limiti e utilizzo fino al 31 dicembre 2021: resta un dubbio sulla necessità di rispettare le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 594 del 15 dicembre 2020.

Bonus affitto, compensazione senza limiti e utilizzo fino al 31 dicembre 2021

Bonus affitto negozi e botteghe: compensazione senza limiti e utilizzo fino al 31 dicembre 2021 senza possibilità di rimborso. Si attende il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze per stabilire se è necessario rispettare le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 594 del 15 dicembre 2020.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sull’utilizzo del credito di imposta previsto dal Decreto Cura Italia arriva dall’analisi di un caso pratico.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 594 del 15 dicembre 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - limiti alla compensazione e al riporto.

Bonus affitto, compensazione senza limiti e utilizzo fino al 31 dicembre 2021

Protagonista è un contribuente che ha diritto al bonus affitto previsto dal DL numero 18 del 17 marzo 2020, ma anche alle seguenti agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio:

Alla luce di tutte le agevolazioni a cui ha diritto, si rivolge all’Agenzia delle Entrate con tre quesiti da scioglie:

  • quando il bonus affitto è utilizzato direttamente dal beneficiario che ne ha maturato il diritto è soggetto ai limiti di compensazione previsti dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244?
  • La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso, in linea con quanto previsto con l’articolo 122 del Decreto Cura Italia?
  • il bonus affitto è subordinato alle limitazioni imposte dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato?

Con la risposta all’interpello numero 594 del 15 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate scioglie i primi due dubbi del contribuente ma rimanda alla risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze il terzo.

Prima di tutto specifica:

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (700.000 euro elevato per il 2020 ad 1.000.000 euro), e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (250.000 euro), sia quando la compensazione è eseguita dai diretti beneficiari, sia quando a compensare sono i cessionari. Ciò nel presupposto che, per espressa previsione normativa, “Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente”.

Bonus affitto, necessità di rispettare le norme comunitarie sugli aiuti di Stato? Risponde il MEF

Il documento, inoltre, riepiloga i tempi e le modalità da rispettare per beneficiare del bonus affitto negozi e botteghe previsto dal Decreto Cura Italia.

Il diretto beneficiario può utilizzare esclusivamente il credito in compensazione, o può cederlo entro il 31 dicembre 2021 e allo stesso modo il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito in compensazione entro il 31 dicembre 2021.

In nessun caso è possibile chiedere il credito a rimborso e, inoltre, non è cumulabile, relativamente al canone di marzo, con il credito di imposta per l’affitto di immobili a uso non abitativo del Decreto Rilancio.

Resta, invece, ancora un punto interrogativo sulla necessità di rispettare le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Nel testo si legge:

“La risposta al quesito concernente l’applicabilità al credito in argomento dei limiti disposti per gli aiuti di Stato presuppone, invece, una valutazione che esula dalle competenze della scrivente e per la quale, con nota del 7 dicembre 2020, R.U. n. 373130, è stato chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione rapporti fiscali europei e internazionali di esprimere il proprio
parere.

Sarà, pertanto, cura della scrivente trasmettere il suddetto parere al momento della sua ricezione, senza che nella more si producano gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)”.

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