Bonus affitto, si può utilizzare in compensazione con codice tributo 6920

Tommaso Gavi - Imposte

Bonus affitto, l'utilizzo in compensazione con codice tributo 6920. Il credito di imposta previsto dal decreto Sostegni bis può già essere utilizzato nei limiti del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nelle FAQ dell'11 giugno 2021.

Bonus affitto, si può utilizzare in compensazione con codice tributo 6920

Il bonus affitto previsto dal decreto Sostegni bis può già essere utilizzato in compensazione con modello F24. Dovrà essere inserito il codice tributo 6920.

I chiarimenti sull’estensione del credito di imposta per le partite IVA ed i contribuenti previsto dal decreto Sostegni bis sono contenute in una FAQ pubblicata l’11 giugno 2021.

Per la fruizione del bonus previsto dal DL 73 del 2021 si dovranno seguire le istruzioni operative già fornite.

L’agevolazione è prevista per i mesi del periodo compreso tra gennaio e maggio di quest’anno.

Hanno diritto al credito di imposta i contribuenti che registrano un perdite non inferiori al 30 per cento mettendo a confronto il periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e l’anno precedente.

Bonus affitto, utilizzo in compensazione con modello F24 e codice tributo 6920

Il credito di imposta per le locazioni può essere utilizzato anche nel 2021.

Una FAQ dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le novità del decreto Sostegni bis, che fornisce chiarimenti sul bonus affitto.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione già da adesso: dovrà essere utilizzato il modello F24, con l’inserimento del codice tributo 6920.

L’agevolazione prevista per le partite IVA, a determinate condizioni, potrà essere utilizzate senza ulteriori istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e senza l’autorizzazione dell’Unione europea.

Nello specifico, tuttavia, dovranno essere rispettati i limiti previsti dal quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

Nella FAQ dell’Agenzia delle Entrate viene infatti chiarito quanto segue:

“Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, si ricorda che le disposizioni del medesimo articolo 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.”

Dovrà quindi essere utilizzato il codice tributo istituito dalla risoluzione numero 32 del 2020 che si riferisce al canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda, previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio.

Bonus affitto, le istruzioni per la compilazione attraverso modello F24

I contribuenti che ne hanno diritto potranno beneficiare del credito d’imposta per gli affitto, seguendo le istruzioni contenute nella risoluzione numero 32/E del 6 giugno 2020, già fornite per il bonus affitto previsto dal decreto Rilancio.

Dovrà quindi essere utilizzata la sequenza di cifre “6920” che si riferisce a “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Per la compilazione del modello F24, il codice tributo dovrà essere indicato:

  • nella sezione “Erario”;
  • nella colonna “importi a credito compensati”.

Nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

La risoluzione indica inoltre che:

“Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.”

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