Bonus 600 euro lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali: esiti delle domande

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Bonus 600 euro lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, il messaggio INPS numero 4005 del 30 ottobre 2020 contiene le istruzioni per consultare gli esiti e presentare eventuali istanze di riesame delle domande relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Bonus 600 euro lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali: esiti delle domande

Bonus 600 euro lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, nel messaggio INPS numero 4005 del 30 ottobre 2020 vengono fornite le istruzioni per consultare gli esiti e procedere con eventuali riesami delle domande relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

L’esito di tali domande è stato comunicato al cittadino e al Patronato e può essere consultato alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600/1000 euro”.

Il documento di prassi dell’INPS stabilisce anche come si può proporre un’istanza di riesame delle domande respinte entro il termine indicato di 20 giorni.

Bonus 600 euro lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali: esiti delle domande

Il bonus 600 euro lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali è l’oggetto della messaggio INPS numero 4005 del 30 ottobre 2020.

INPS - Messaggio numero 4005 del 30 ottobre 2020
Indennità COVID-19 per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previste dall’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 13 luglio 2020, n. 12, attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami.

Il documento di prassi fornisce le istruzioni per consultare gli esiti e proporre eventuali riesami delle domande relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Per consultare l’esito delle istanze il cittadino o il patronato possono accedere alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600/1000 euro”.

Il documento di prassi dell’INPS fissa anche il termine e la modalità di un’istanza di riesame: può essere richiesto entro 20 giorni seguendo l’apposita procedura.

Sono previste due modalità:

  • l’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1.000 euro”, attraverso l’apposita funzionalità: L’Istituto spiega i motivi del rifiuto e permette di allegare i documenti richiesti per il riesame.
  • si può inoltre inviare la documentazione alla struttura territoriale di competenza, attraverso la casella di posta istituzionale dedicata, [email protected], istituita per ogni struttura territoriale INPS.

Si devono seguire le indicazioni dell’allegato 1 al presente messaggio.

INPS - Allegato 1 al messaggio numero 4005 del 30 ottobre 2020
Esiti di reiezione delle indennità Covid e documentazione richiesta.

Bonus 600 euro lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali: i requisiti da rispettare

Per il riesame le strutture territoriali INPS devono seguire le istruzioni indicate nel messaggio.

I requisiti da rispettare sono quelli indicati nel documento di prassi delll’INPS:

  • la titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (causale di reiezione TD_30). Per la verifica di questo requisito si dovrà procedere al riscontro in Uniemens del terzo elemento qualifica pari a “D” oppure in Unilav di una tipologia contrattuale “Tempo determinato”, relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali il cui codice ATECO sia ricompreso nella tabella indicata al paragrafo 1 della circolare n. 94/2020. La durata complessiva di almeno 30 giornate va verificata, alternativamente, tenendo conto dei campi “data inizio” e “data fine” valorizzati nelle denunce Uniemens o nelle comunicazioni Unilav relative a rapporti di lavoro con qualifica “D” presso aziende con ATECO del turismo e degli stabilimenti termali. Si precisa che sono esclusi dall’indennità i lavoratori autonomi dello spettacolo (qualifiche con primo carattere “S”)ed i lavoratori autonomi sportivi professionisti (qualifiche con primo carattere “U”).
  • la titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o con qualifica di stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (causale di reiezione STG_TD30). Per la verifica di questo requisito si dovrà procedere alternativamente al riscontro in Uniemens del terzo elemento qualifica pari a “D”, “S”, “G” o “T” o in Unilav di una tipologia contrattuale “Tempo determinato” oppure della presenza del campo “lavoro stagionale = SI” relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali il cui codice ATECO sia ricompreso nella tabella indicata al paragrafo 1 della circolare n. 94/2020. La durata complessiva di almeno 30 giornate va verificata, alternativamente, tenendo conto dei campi “data inizio” e “data fine” valorizzati nelle denunce Uniemens o nelle comunicazioni Unilav relative a rapporti di lavoro con qualifica “D”, “S”, “G” o “T” presso aziende con ATECO del turismo e degli stabilimenti termali. Si evidenzia, che al fine di prevenire richieste di riesame da parte dei soggetti che avevano già presentato domanda come lavoratori stagionali del settore in esame, si è provveduto centralmente alla generazione d’ufficio di dette richieste per coloro la cui domanda era stata respinta per qualifica diversa da stagionale.
  • l’assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto interministeriale (14 luglio 2020) di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (causale di reiezione PENSIONI e LAV_DIP). Il richiedente non deve beneficiare di pensione diretta a carico dell’AGO (anche pro quota), di forme esclusive, sostitutive ed esonerative della pensione degli enti di previdenza di cui al D.lgs n. 509/1994 e al D.lgs n. 103/1996 e di indennità c.d. “Ape Sociale” a carico dello Stato erogata dall’INPS. In proposito si fa presente che, laddove sia stata respinta la domanda con causale RPENSIONI, ma il cittadino presenti istanza di riesame in quanto ritiene che la pensione di cui è titolare sia compatibile o segnala che questa sia stata successivamente revocata, la domanda può essere riesaminata previ opportuni accertamenti. L’indennità aggiuntiva è stata altresì ritenuta incompatibile, tra l’altro, con i trattamenti di cui
    agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18/2020. Qualora per il richiedente siano presenti domande autorizzate per i predetti trattamenti con competenza inclusa nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 la domanda sarà integralmente respinta con causale IS_COVID_3M. Si precisa che, laddove venga accertato che l’integrazione salariale, benché precedentemente autorizzata, non è stata mai pagata (ad esempio, per rinuncia o variazione dei dati inizialmente forniti da parte dell’azienda, mancato invio del modello “SR41”, ecc.) si può procedere al riesame della domanda con accoglimento, salvo verificare successivamente che le condizioni di diritto siano rimaste immutate.

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