Costruire una veranda in terrazzo: quando è permesso dalla legge

Ennio Carabelli - Leggi e prassi

Avete intenzione di realizzare una veranda per sfruttare al meglio la superficie dei balconi? Ecco la normativa da attuare e quali permessi sono necessari per poter procedere senza intoppi.

Costruire una veranda in terrazzo: quando è permesso dalla legge

Gli spazi outdoor come balcone e terrazzo possono venire trasformati in una nuova stanza.

Chiudere gli spazi sul balcone significa tuttavia creare volumetria, pertanto è necessario agire secondo i dettami di legge.

L’aumento della capacità volumetrica su di un balcone, ponendo in essere una veranda, richiede autorizzazioni necessarie onde evitare di commettere reato di abuso edilizio.

Realizzare una veranda sul balcone: è possibile?

Per colui che desideri sfruttare al meglio uno spazio disponibile sul proprio balcone mediante costruzione di una veranda, è opportuno che richieda, prima di procedere, un’autorizzazione al Comune del luogo in cui è ubicata l’abitazione.

Qualora si viva in un condominio, è necessario richiedere anche l’autorizzazione all’assemblea condominiale.

Procedura di realizzazione della veranda: le semplificazioni della Conferenza Stato-Regioni

Sul punto è intervenuta la Conferenza Stato Regioni che, recentemente, ha voluto semplificare l’iter burocratico, differente a seconda del Comune di ubicazione dell’immobile interessato dai lavori.

Tale conferenza ha tenuto conto di una serie di variabili toccate dall’edificazione dell’opera, quali il vincolo paesaggistico e gli obblighi dettati dai diversi strumenti di tutela.

Lo Stato in materia ha varato un regolamento edilizio che disciplina e comprende gran parte delle strutture edificate, per ottimizzare l’abitabilità di un luogo apposto all’esterno di un’abitazione.

A definire tali luoghi esterni all’abitazione, quale una veranda oppure tettoie e pergolati, ma ugualmente resi idonei all’uso abitativo quotidiano, è intervenuto il Consiglio di Stato.

Abitabilità di una struttura esterna: la decisione del Consiglio di Stato

L’organo di massima autorità giurisdizionale in ambito amministrativo, sull’abitabilità di strutture edilizie edificate al di fuori di un’abitazione quale una veranda, con sentenza n. 306/2017 ha sancito:

in relazione ad alcune opere, normalmente di limitata consistenza e di limitato impatto sul territorio, come pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e più di recente le pergotende, non è sempre agevole individuare il limite entro il quale esse possono farsi rientrare nel regime dell’edilizia libera o invece devono farsi rientrare nei casi di edilizia non libera per i quali è richiesta una comunicazione all’amministrazione preposta alla tutela del territorio o il rilascio di un permesso di costruire”.

Per edificare una veranda quale struttura esterna all’abitazione destinata ad uso quotidiano, è fondamentale che si abbiano:

  • permessi idonei ad evitare la configurazione del reato di abuso edilizio, in conformità ai principi di edilizia libera;
  • comunicazione preventiva all’amministrazione interessata a ricevere notizia dei lavori;
  • conseguente concessione, in relazione alla valutazione preventiva del progetto da parte dell’ufficio tecnico del Comune interessato, ai fini del successivo permesso a costruire.

Veranda sul balcone: quando è possibile realizzarla

Quando i lavori prevedono la realizzazione di una veranda, il regolamento edilizio stabilisce che l’opera si definisca tale quando sia:

“locale o spazio coperto avente le qualità di un balcone o portico, chiuso ai lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti apribili totalmente.”

La veranda è uno spazio chiuso con determinate caratteristiche strutturali che comporta aumento di volumetria dell’abitazione o una modifica evidente della propria sagoma, per la quale si rende necessaria la richiesta di un permesso speciale.

Trattasi altresì di una struttura fissa benché edificata con parti mobili, avente come presupposto la permanenza nel tempo.

Il Consiglio di Stato con apposita sentenza emanata nel 2014, ha sancito che la veranda appoggiata e non ancorata al pavimento richieda un permesso a costruire, poiché qualificabile quale arredo esterno difficilmente rimovibile.

Edificazione di una veranda: criteri per eseguire l’opera

Dall’impiego dei materiali per la realizzazione di una veranda, si evince come la struttura fissa della stessa necessiti di un progetto da approvare.

Per costruire l’opera vi sono differenti tecniche da adoperare, scegliendo tra una varietà di soluzioni: veranda in legno, vetro o alluminio.

Ragion per cui l’opera dev’essere attuata con gli interventi di protezione specifici per strutture realizzate attraverso impiego di superfici sottili ed ampie vetrate, spesso scorrevoli o a libro, che siano in grado di assicurare la resistenza termica.

Il permesso a costruire, ovvero la Scia, dovrà essere rilasciato previo accertamento dell’ufficio tecnico comunale, che l’immobile abbia una volumetria residua da destinare ad uso veranda e che sussista un rapporto di superficie aero-illuminante, secondo i dettami sanciti dal Regolamento di Igiene e dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale.

Se l’immobile ove si intenda realizzare la veranda, è ubicato in un luogo sottoposto a vincolo paesaggistico, l’ufficio tecnico comunale dovrà richiedere a fronte del progetto edilizio, il parere della Soprintendenza.

Veranda in abitazione condominiale: come si procede

Se l’immobile interessato all’edificazione di una veranda è posto all’interno di un condominio, è necessario che dell’opera venga avvertito, in maniera obbligatoria, l’amministratore. Non sussiste obbligo, per chi intende avviare i lavori, rendere nota l’edificazione anche ai singoli condomini.

La comunicazione ai vicini è atto formale, allo scopo di mantenere buoni rapporti, pensando soprattutto che i lavori edilizi possano arrecare fastidio, con rumore e polvere, per diversi giorni.

Ad esecuzione dei lavori, l’ufficio tecnico comunale dovrà aggiornare i dati catastali, con una modifica attraverso variazione della mappa catastale.

Nel condominio interessato, infine, ci dovrà essere un aggiornamento delle quote millesimali in relazione alla nuova superficie e di conseguenza delle tabelle millesimali.

Qualora, al termine dell’opera, la veranda non dovesse rispettare i parametri estetici e di sicurezza, l’assemblea condominiale può chiedere, ed ottenere, la demolizione della stessa. L’assemblea vanta anche il diritto a chiedere in visione l’autorizzazione concessa dal Comune per la sua edificazione.

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