Black List, come individuare i Paesi a fiscalità privilegiata

Alessio Mauro - Irpef

Black List, l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 16 spiega come individuare i Paesi a fiscalità privilegiata. In specifici casi il test di prevalenza dovrà essere effettuato considerando tutti i redditi, anche nel caso di presenza di una stabile organizzazione.

Black List, come individuare i Paesi a fiscalità privilegiata

Black List, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su come individuare i Paesi a fiscalità privilegiata.

La disciplina relativa ai Paesi Black List è stata oggetto di diversi interventi normativi ed il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate riguarda nello specifico le regole vigenti fino al 11 gennaio 2019, in base a quanto previsto dall’articolo 167, comma 4 del TUIR per le imprese controllate estere.

Per individuare se il Paese in cui opera la società controllata estera sia o meno classificabile come un “paradiso fiscale” e, quindi, rientri nella Black List, è necessario adottare un criterio di prevalenza qualora il regime fiscale speciale riguardi soltanto una parte specifica del business della società.

Se il Paese estero prevede un regime di detassazione per tutti i redditi di fonte estera, sarà necessario considerare tutti i ricavi prodotti. Non rileva il fatto che questi siano stati o meno prodotti da una stabile organizzazione.

Black List, come individuare i Paesi a fiscalità privilegiata

Per individuare quali sono i Paesi a fiscalità privilegiata che rientrano nella Black List, l’Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto n. 16 del 29 maggio 2019 richiama a quanto già chiarito nella circolare n. 35/E del 4 agosto 2016.

In primis si ricorda che l’elenco Black List comprende tutti quei Paesi che prevedono regimi speciali e che presentano un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata è quindi richiesto, a partire dal 2015, uno scostamento del livello di tassazione pari al 50%, limite che precedentemente era stato fissato al 30%.

Il principio di diritto n. 16 dell’Agenzia delle Entrate afferma dunque che per individuare i regimi fiscali speciali inclusi nella Black List, qualora siano fruiti parzialmente, cioè per soltanto alcuni degli aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, è necessario adattare un criterio di prevalenza, che valorizzi l’attività risultante maggioritaria in termini di entità dei ricavi ordinari.

Il test di prevalenza, nel caso in cui la società partecipata non residente operi in un Paese con un regime di tassazione su base territoriale che prevede un’esenzione per tutti i redditi di fonte estera, dovrà tener conto di tutti i ricavi. Non opera in tal caso la circostanza che i redditi siano stati prodotti all’estero con o senza una stabile organizzazione.

Agenzia delle Entrate - principio di diritto n. 16 del 29 maggio 2019
Chiarimenti in merito ai criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’articolo 167, comma 4 del TUIR (versione in vigore fino al 11 gennaio 2019)

Il tema è approfondito nel dettaglio all’interno della circolare n. 35/2016 già citata (che si allega di seguito) con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che dovrà applicarsi il test di prevalenza nei casi in cui, ad esempio, il regime speciale adottato dal Paese estero preveda una detassazione di alcune categorie di reddito specifiche (attività svolte all’estero, in particolari settori o determinate aree geografiche).

Agenzia delle Entrate - circolare n. 35/E del 4 agosto 2016
Disciplina delle controlled foreign companies, modifiche ai criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, trattamento degli utili provenienti da tali Paesi, disciplina del credito d’imposta estero - Chiarimenti

Paesi Black List, individuazione complessa per via delle numerose modifiche normative

La Black List e gli adempimenti obbligatori per i soggetti passivi IVA che operano con operatori economici situati in Paesi a fiscalità privilegiata causa molta confusione tra imprese e professionisti.

Sebbene sia ancora in vigore l’elenco dei Paesi Black List, a partire dal 2017 è stato soppresso l’obbligo di comunicazione che fino al 2016 prevedeva la necessità di comunicare all’Agenzia delle Entrate - a cadenza mensile, trimestrale o annuale - i dati relativi alle operazioni effettuate con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata.

La Black List dell’Agenzia delle Entrate è tuttavia formalmente in vigore, anche se ne sono stati annullati tutti i suoi effetti. In ogni caso, si tratta dell’elenco di Stati con regimi fiscali speciali che presentano un discostamento pari almeno al 50% rispetto al livello di tassazione italiana, oltre a non garantire un adeguato scambio di informazioni.

L’ultimo aggiornamento all’elenco Paesi Black List 2019 è stato disposto dall’Unione Europea il 12 marzo ed ha incluso altri 10 Stati nell’elenco unico dell’UE.

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