Beni strumentali nuovi 4.0: il comodato d’uso è come un periodo di prova prima dell’investimento

Rosy D’Elia - Imposte

Beni strumentali 4.0, focus sul requisito della novità: ok al credito d'imposta anche nel caso in cui sia stato già stipulato un accordo di comodato d'uso. Un eventuale periodo di prova gratuita prima dell'acquisto non compromette l'accesso al bonus. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 63 del 3 febbraio 2022.

Beni strumentali nuovi 4.0: il comodato d'uso è come un periodo di prova prima dell'investimento

Beni strumentali 4.0, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul requisito della novità: è possibile beneficiare del credito d’imposta anche nel caso in cui sia stato stipulato un accordo di comodato d’uso prima di procedere con l’investimento. .

Un eventuale periodo di prova gratuita del macchinario prima dell’acquisto non compromette l’accesso al bonus.

A stabilirlo è la risposta all’interpello numero 63 del 3 febbraio 2022 che si sofferma sull’analisi di un caso pratico e fornisce le istruzioni da seguire per orientarsi tra le diverse formule dell’agevolazione previste negli anni.

La data spartiacque per capire quale versione del credito d’imposta beni strumentali possa essere applicata è il 15 novembre 2020.

Beni strumentali, focus sul requisito della novità: ok al bonus con precedente comodato d’uso

A rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per ottenere chiarimenti sul credito d’imposta beni strumentali 4.0 è una società attiva nel settore della stampa online che nel corso del 2020 ha deciso di installare una nuova linea produttiva.

Considerata l’elevata complessità tecnica, la novità ha richiesto l’implementazione e l’attuazione di un progetto di sviluppo realizzato in più fasi.

Nella prima, a febbraio 2020, la società ha stipulato un accordo per ottenere in comodato d’uso gratuito il macchinario necessario per la nuova linea produttiva fino a giugno 2020, termine poi prorogato a dicembre 2020.

Si trattava di un bene nuovo assemblato direttamente presso il sito produttivo e quindi mai utilizzato prima. Con un nuovo contratto, il macchinario poi è stato acquistato con un acconto del corrispettivo pagato entro dicembre 2020 e un saldo pari al 80 per cento del corrispettivo complessivo erogato a giugno 2021. Ad aprile 2021 è stato formalizzato il trasferimento del bene.

Considerato l’iter che ha portato all’investimento, la società si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di considerare nuovo il bene strumentale acquistato e di accedere al credito di imposta previsto dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge di bilancio 2020 e dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge di bilancio 2021.

Con la risposta all’interpello numero 63 del 3 febbraio 2022, l’Amministrazione finanziaria ha concesso il suo via libera alla fruizione del bonus e ha specificato come orientarsi tra le diverse formule del credito d’imposta previste dalle leggi bilancio del 2020 e del 2021.

“Il coordinamento sul piano temporale delle due discipline agevolative astrattamente applicabili al caso di specie (articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 e articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020) deve avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (c.d. «prenotazione»), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni”.

Nel caso della società, che ha sottoscritto l’accordo ad aprile, si accede al credito d’imposta beni strumentali previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

Beni strumentali nuovi 4.0: il comodato d’uso è come un periodo di prova

Tornando al requisito della novità, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non c’è nessun ostacolo alla fruizione del bonus perché il macchinario risulta essere stato utilizzato senza soluzione di continuità sempre dallo stesso soggetto.

La società lo ha avuto a disposizione prima in qualità di comodatario e poi in qualità di acquirente.

Il periodo del comodato può essere considerato, ai fini agevolativi, come una sorta di periodo di prova.

Una volta terminato, la società ha acquistato il macchinario, non si è verificata alcuna interruzione nell’utilizzo da parte del comodante/acquirente e non c’è stato alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del bene.

Queste condizioni non compromettono il rispetto del requisito della novità nell’accesso al bonus beni strumentali 4.0.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risposta all’interpello numero 63 del 2022.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 63 del 3 febbraio 2022
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Requisito della «novità» in caso di acquisto di un bene precedentemente oggetto di comodato tra le stesse parti

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