Valida la cartella se l’avviso bonario è adeguatamente motivato

Emiliano Marvulli - Imposte

Sull'obbligo di adeguata motivazione della pretesa fiscale, nel caso di avviso bonario, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti con l'Ordinanza n. 6207 del 1° marzo 2023. Nell'atto devono essere indicati tutti gli elementi

Valida la cartella se l'avviso bonario è adeguatamente motivato

Con l’Ordinanza n. 6207 del 1° marzo 2023 la Corte di cassazione è tornata ad esprimersi sul tema dell’obbligo che incombe sull’Amministrazione finanziaria di indicare nell’atto impositivo tutti gli elementi posti a base della pretesa fiscale, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente.

Si parla più in generale di obbligo di motivazione degli atti tributari, che incide anche con riferimento alla cartella di pagamento cui si riferisce la sentenza in commento.

Avviso bonario, i chiarimenti della Corte di Cassazione sull’obbligo di motivazione

A riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che l’obbligo motivazionale della cartella è correttamente assolto se l’atto è stato preceduto da una comunicazione di irregolarità contenente gli elementi conoscitivi necessari per comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della cartella e, nel contempo, per porre il contribuente in condizione di contestare sia l’an che il quantum della somma indicata.

Il giudizio verte sull’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dopo che la società aveva ricevuto una comunicazione di anomalie o irregolarità all’esito del controllo della dichiarazione IVA con richiesta, conseguente, di pagamento dell’imposta.

Avverso la cartella di pagamento la società ha proposto ricorso, accolto dalla Commissione tributaria provinciale perché l’atto impositivo appariva lacunoso sul piano motivazionale.

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza del giudice di primo grado. La CTR ha accolto l’appello erariale ritenendo che già la comunicazione di irregolarità contenesse indicazioni assolutamente esaustive, tenuto conto che veniva indicata in modo esplicito ed univoco la natura dell’imposta ed annualità per cui risultava chiaro che la criticità era rappresentata dalla indicazione della “sostituzione” del debitore d’imposta IVA.

La contribuente ha proposto ricorso in cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 212/2000, perché sia nella cartella che nella prodromica comunicazione di irregolarità non erano chiaramente intellegibili la natura e l’ammontare del tributo nonché l’indicazione dell’errore materiale o di calcolo compiuto dal contribuente il quale doveva, invece, essere immediatamente reso edotto della causale di tale richiesta.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo richiamando, sul punto, la sentenza di legittimità n. 22281 del 14 luglio 2022 che ha messo in evidenza la necessità che nell’atto tributario vi sia l’indicazione dei “presupposti di fatto” e delle “ragioni giuridiche” che lo giustificano.

Ciò al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale e di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur.

Tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all’interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.

Con specifico riferimento alla cartella di pagamento la Corte considera due casistiche.

La prima, in cui la cartella sia stata seguita da un precedente atto amministrativo, nel qual caso la stessa è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7, L. 212/2000, e dall’art. 3 L. 241/90.

Se, invece, la cartella è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.

Nel caso di specie la cartella di pagamento impugnata richiamava la comunicazione di irregolarità del 19 giugno 2017, che indicava in modo esplicito ed univoco la natura dell’imposta e l’annualità, oltre che la circostanza che la criticità era rappresentata specificamente dalla indicazione della “sostituzione” del debitore d’imposta IVA.

Risulta, pertanto, assolto l’onere motivazionale della cartella impugnata, con il richiamo alla comunicazione di irregolarità, che conteneva gli elementi conoscitivi necessari per comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della cartella e, nel contempo, per porre il contribuente in condizione di contestare sia l’an che il quantum della somma ivi indicata.

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