Legittimo l’atto impositivo che rimanda integralmente al pvc della GdF

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

L'avviso di accertamento che rimanda integralmente al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza è pienamente legittimo: lo conferma la Corte di Cassazione nell'Ordinanza numero 435 del 2020.

Legittimo l'atto impositivo che rimanda integralmente al pvc della GdF

È legittimo l’avviso di accertamento la cui motivazione rimanda integralmente alle risultanze del pvc della Guardia di Finanza perché, in questo caso, l’Ufficio ha semplicemente condiviso le conclusioni dei verificatori e per esigenze di celerità ed economia di scrittura si è limitato a riprodurne il contenuto nell’atto impositivo.

Peraltro, trattandosi di elementi già noti al contribuente, è fatto salvo il suo diritto di difesa perché questi, in sede di contraddittorio, è libero di spiegare le proprie difese.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 435 del 2020.

Avviso di accertamento legittimo anche con integrale rinvio al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza
Testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 435 del 14 gennaio 2020

La sentenza – Il giudizio verte sul ricorso avverso un avviso di accertamento con cui, a seguito di p.v.c. da parte della Guardia di finanza, l’Ufficio aveva contestato nei confronti del contribuente, imprenditore individuale esercente attività di albergatore, un maggiore reddito di impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva, assumendo come ricavi non dichiarati i versamenti e i prelevamenti non giustificati rinvenuti dai verificatori sui conti correnti bancari intestati al contribuente e alla madre di lui.

La controversia è giunta sin in Cassazione a seguito di impugnazione della sentenza di secondo grado da parte del contribuente soccombente.

Per quanto qui di interesse, il ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione dell’atto impositivo, in ordine al quale l’Ufficio aveva pedissequamente ripreso le conclusioni della G.d.F., riportate nel p.v.c., senza provvedere ad alcuna “attività valutativa” e senza indicare i “presupposti di fatto” e le “ragioni giuridiche” ad essi sottese.

I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto infondato il motivo e rigettato il ricorso.

Sul tema dell’insufficienza motivazionale di un atto impositivo che rinvii per relationem ad altro atto esterno, la Corte di Cassazione ha ribadito che:

la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.”

Di conseguenza, non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre, per esigenze di celerità ed economia di scrittura, il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.

In buona sostanza deve ritenersi legittimo l’avviso di accertamento che rimanda alla lettera ai rilievi della Guardia di finanza recati nel pvc, senza che l’Ufficio effettui una autonoma verifica documentale e contabile nei confronti del contribuente.

È fatto salvo il suo diritto di difesa perché, trattandosi di elementi a lui già noti, è stato messo nelle condizioni di spiegare le proprie difese avverso la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell’atto riportato.

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