Auto elettriche: incentivi fiscali e limiti di spesa per le colonnine di ricarica

Tommaso Gavi - Imposte

Auto elettriche, con la risposta all'interpello numero 412 del 25 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate fa il punto sugli incentivi fiscali per l'acquisto di colonnine di ricarica. Il limite di spesa è di 3.000 euro e comprende anche i costi per l'aumento di potenza addizionale fino a 7 kW.

Auto elettriche: incentivi fiscali e limiti di spesa per le colonnine di ricarica

Auto elettriche, la risposta all’interpello numero 412 del 25 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli incentivi fiscali relativi all’acquisto di colonnine di ricarica.

Il limite di spesa dell’agevolazione è di 3.000 euro ed è riferito ad ogni intervento.

Le spese agevolabili comprendono i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino al massimo di 7 kW di potenza addizionale.

L’agevolazione deve essere calcolata sulla somma fatturata dal fornitore di energia, indipendentemente della potenza addizionale del 10% attribuita autonomamente dai fornitori stessi.

Auto elettriche: incentivi fiscali e limiti di spesa per le colonnine di ricarica

Le auto elettriche sono al centro della risposta all’interpello numero 412 del 25 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce chiarimenti sugli incentivi fiscali per l’acquisto di colonnine di ricarica.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 412 del 25 settembre 2020
Incentivi fiscali previsti per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica (art. 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Il quesito dell’istante si sofferma sui seguenti punti:

  • se il limite massimo di potenza deve essere intesa come potenza assoluta o aggiuntiva;
  • se la voce di spesa si riferisce alla potenza effettivamente disponibile o alla potenza impegnata, con l’aggiunta del 10% del fornitore.

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti partendo dai riferimenti normativi.

L’agevolazione fiscale è prevista dall’articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 ed è una detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

Consiste in 10 quote annuali dello stesso importo per il 50% delle spese sostenute, con un limite di 3.000 euro.

Tra le spese agevolabili possono essere inclusi anche i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

A disciplinare l’agevolazione è l’articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 marzo 2019, mentre alcuni chiarimenti sono arrivati con la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020.

Il precedente documento di prassi spiega che il limite di spesa di 3.000 euro comprende i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW.

La soglia è annuale ed è riferita ad ogni intervento di acquisto di infrastrutture di ricarica.

Il limite si riferisce, inoltre, al singolo contribuente ed è l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche per l’acquisto di più colonnine di ricarica.

Infine, sono comprese anche le spese per la richiesta di potenza addizionale, per un massimo di 7 kW: in linea con la norma è presa in considerazione la potenza che si aggiunge a quella già a disposizione del contribuente.

Auto elettriche: l’ecobonus e gli incentivi del decreto Rilancio

Il documento di prassi chiarisce anche il calcolo dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate spiega quanto segue:

“Inoltre, si ritiene che la detrazione possa essere calcolata su quanto fatturato dal fornitore di energia, indipendentemente della potenza addizionale del 10 per cento attribuita autonomamente dai fornitori stessi.”

Nel documento di prassi vengono inoltre ricapitolate le novità del decreto Rilancio.

In base a quanto previsto dall’articolo 119, in tema di ecobonus, il contribuente ha diritto ad una detrazione del 110% in cinque anni, se l’installazione è eseguita insieme ad uno degli interventi previsti dal comma 1.

Secondo quanto stabilito dal successivo articolo 121 l’agevolazione può essere fruita anche attraverso lo sconto in fattura o la cessione di un credito d’imposta dello stesso importo.

I chiarimenti in questione sono contenuti nella circolare 8 agosto 2020 n. 24/E, che definisce i soggetti beneficiari e gli interventi agevolati.

Le modalità attuative, invece, sono state dettagliate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, prot.n. 283847/2020.

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