Associazione professionale sempre soggetta ad IRAP

L'associazione professionale deve essere assoggettata all'IRAP. Lo precisa l'Ordinanza della corte di cassazione n. 1154 del 21 gennaio 2021: l'esercizio in forma associata della professione fa presumere che il reddito prodotto non sia frutto soltanto della professionalità dei componenti dello studio.

Associazione professionale sempre soggetta ad IRAP

L’associazione professionale è sempre assoggettata ad IRAP perché l’esercizio in forma associata di una professione è elemento idoneo a far presumere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Spetta poi al singolo professionista che voglia sottrarsi all’imposizione dimostrare che il reddito è frutto esclusivo della propria attività professionale.

Sono queste le precisazioni contenute nell’Ordinanza della corte di cassazione n. 1154 del 21 gennaio 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 1154 del 21 gennaio 2021
Scarica il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 1154 del 21 gennaio 2021.

La decisione - La controversia trae origine dal contenzioso instaurato da una associazione professionale composta da due professionisti avverso una cartella di pagamento recante l’IRAP dovuta, oltre sanzioni ed interessi. La CTP prima e la CTR dopo hanno accolto il ricorso dell’associazione professionale sostenendo, in buona sostanza, che nel caso di specie non sussistesse il requisito dell’autonoma organizzazione, trattandosi di uno studio legale dotato di esigui investimenti, privo di personale dipendente, nel quale la capacità contributiva reale non era disgiunta da quella dei due professionisti che lo componevano.

La controversia è giunta quindi in Cassazione e qui l’Agenzia delle entrate ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d. Igs. 446/1997 per non avere la CTR considerato che sono assoggettate ad I.R.A.P. tutte quelle attività caratterizzate da un’organizzazione anche minima. Siffatta organizzazione deve ritenersi sussistente ogniqualvolta il contribuente utilizzi nell’esercizio della propria attività produttiva, professionale o imprenditoriale, lavoro altrui o beni strumentali di valore economico non marginale.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione e cassato con rinvio la sentenza impugnata. È principio oramai consolidato che, in materia di Irap, in ipotesi di studio associato ricorrono ex se i presupposti per l’applicazione dell’Irap, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, essendo questa implicita nella forma di esercizio dell’attività restando salva la facoltà, per il professionista che voglia opporsi all’imposizione, di dimostrare l’assenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata, bensì l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.

È errato escludere l’assoggettabilità all’I.R.A.P. sulla base della semplice considerazione che l’associazione è priva di collaboratori e utilizza mezzi e consumi energetici in misura molto ridotta. La corte di cassazione, infatti, dando continuità ad un consolidato orientamento, ha affermato che “l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea (come testualmente affermato dall’art. 3 del d.lgs. n. 446/1997) a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio.” Spetta al contribuente che voglia sottrarsi alla pretesa erariale dimostrare con mezzi idonei che il reddito sia derivato dalla propria attività professionale e non dall’associazione.

Alla stregua di tali considerazioni la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale competente in diversa composizione.

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