L’assenza del lavoratore influisce sugli studi di settore

Emiliano Marvulli - Studi di settore

In caso di accertamento basato sugli studi di settore, l'assenza dei lavoratori può costituire un elemento rilevante per giustificare la differenza del reddito dichiarato rispetto a quello presuntivamente accertato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 1495 del 23 gennaio 2020.

L'assenza del lavoratore influisce sugli studi di settore

Con l’Ordinanza n. 1495/2020 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore, l’assenza dei lavoratori di una piccola società costituisce un elemento rilevante per giustificare la differenza del reddito dichiarato rispetto a quello presuntivamente accertato. Spetta al giudice di merito valutare le ragioni per cui le informazioni e i documenti addotti dal contribuente sono inadeguati a giustificare lo scostamento.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 1495 del 23 gennaio 2020
L’assenza del lavoratore influisce sugli studi di settore. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 1495 del 23 gennaio 2020.

La sentenza – La controversia trae origine dal ricorso proposto da una società di persone di piccole dimensioni avverso un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva accertato che il reddito conseguito dalla società, come dichiarato, risultava ampiamente difforme rispetto a quello calcolato mediante gli studi di settore.

I gradi di merito erano stati entrambi sfavorevoli alla contribuente. In particolare la CTR ha ritenuto legittime le ragioni erariali in quanto il contribuente non aveva dimostrato adeguatamente l’insussistenza dei maggiori ricavi presentando documentazione idonea a sostenere le ragioni dello scostamento. La società ha così proposto ricorso per cassazione lamentando che la CTR avesse omesso di pronunciarsi in merito alle documentate affermazioni proposte dai contribuenti al fine di giustificare il conseguimento di minori ricavi rispetto a quelli desumibili dallo studio di settore.

I giudici di legittimità hanno in primo luogo ribadito il principio per cui, in materia di accertamento tributario effettuato dall’Amministrazione finanziaria valendosi degli studi di settore, assume un indubbio rilievo il contraddittorio istituito con il contribuente, che già in sede precontenziosa può proporre ogni difesa. Tuttavia i giudici precisano che “l’esito del contraddittorio ... non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli «standards» al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa”.

Nel caso di specie la società aveva proposto in contraddittorio una pluralità di argomenti per giustificare le ragioni in conseguenza delle quali la società ha conseguito ricavi in misura significativamente inferiore rispetto a quanti avrebbe dovuto conseguirne applicandosi gli studi di settore, con particolare riferimento alle numerose assenze di uno dei due soci e di altri operai. Tali circostanze, considerate la ridotte dimensioni della società accertata e il fatto di operare in un territorio caratterizzato da scarsa redditività delle attività imprenditoriali, sono certamente influenti sulla produzione del reddito.

La CTR, però, ha omesso di esprimersi in merito alla presunta infondatezza di detti motivi, non dichiarando perché gli argomenti sostenuti dalla società e la documentazione prodotta non fossero adeguati a giustificare il ricorso, limitandosi ad affermare in maniera generica che il contribuente non avesse dimostrato l’insussistenza dei maggiori ricavi presentando documentazione idonea a sostenere le ragioni dello scostamento. Da qui l’accoglimento del ricorso della società per motivazione apparente della sentenza emessa dalla CTR.

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