Assegno unico, cambiano le modalità di pagamento. La legge di conversione del decreto n. 79/2021, approvata il 7 luglio dal Senato, prevede la ripartizione a metà tra i genitori. L'importo sarà accreditato in misura piena in caso di conto corrente unico per il nucleo familiare.
Assegno unico con nuove modalità di pagamento: l’importo riconosciuto sarà ripartito in egual misura tra i genitori.
L’approvazione in Senato della legge di conversione del decreto n. 79/2021 ridefinisce le regole per l’accredito dell’assegno unico temporaneo che, a partire dal mese di luglio, è riconosciuto ai nuclei familiari con figli fino a 18 anni che non percepiscono gli ANF.
Per rendere operative le nuove regole circa le modalità di pagamento dell’assegno unico si rende necessario un cambio delle procedure operative da parte dell’INPS. Fino alla data di adeguamento, l’accredito avverrà sull’IBAN del richiedente.
Assegno unico, nuove modalità di pagamento: ripartizione a metà tra i genitori
A pochi giorni dal debutto del nuovo assegno unico temporaneo, operativo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, l’approvazione da parte del Senato della legge di conversione del decreto n. 79/2021 cambia le carte in tavola.
Si rende necessario attendere il via libera definitivo anche da parte della Camera ma, nell’attesa, facciamo il punto sulle novità approvate il 7 luglio 2021.
Come già anticipato, ad essere modificate sono le modalità di pagamento dell’assegno unico. L’importo spettante sarà ripartito dall’INPS in pari misura tra i genitori.
La nuova regola relativa al pagamento suddiviso tra i genitori non si applicherà ai nuclei familiari con un solo conto corrente, in favore dei quali l’accredito sarà unico e in misura piena.
In assenza dei genitori, l’assegno unico verrà erogato a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Ad eccezione dei nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, il pagamento sarà effettuato mediante accredito sull’IBAN o con bonifico domiciliato.
In caso di separazione legale ed effettiva, ovvero di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza d’accordo l’assegno unico sarà erogato al genitore affidatario.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, l’assegno unico sarà ripartito in egual misure tra i genitori.
- Senato - modifiche apportate in sede di conversione al decreto legge n. 79 dell’8 giugno 2021
- Assegno unico - le modifiche approvate dal Senato il 7 luglio 2021
Assegno unico, periodo transitorio prima dell’adeguamento delle procedure INPS di pagamento
A rendere operative le nuove regole circa le modalità di pagamento dell’assegno unico sarà l’INPS ma, verosimilmente, si attenderà quantomeno il varo definitivo della legge di conversione del decreto n. 79/2021.
Nelle more dell’adeguamento delle procedure per l’erogazione ripartita dell’assegno unico, il pagamento sarà effettuato secondo le regole attualmente in vigore, previste dall’articolo 3, comma 2 del decreto n. 79 dell’8 giugno 2021.
L’importo richiesto dal 1° luglio 2021 sarà quindi accreditato sull’IBAN del richiedente o, se non indicato in domanda, mediante bonifico domiciliato. Fanno eccezione anche in tal caso i percettori del reddito di cittadinanza, nei confronti dei quali la somma è riconosciuta a integrazione di quanto già spettante.
In caso di affido condiviso, l’assegno unico è accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno unico, nuove modalità di pagamento: ripartizione a metà tra i genitori