Assegno di mantenimento e contributo casa, gli importi erogati all’ex convivente non sono deducibili

Rosy D’Elia - Irpef

Assegno di mantenimento e contributo casa, gli importi erogati all'ex convivente non sono deducibili. L'agevolazione non è applicabile dal momento che le convivenze di fatto non sono equiparate al matrimonio. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 657 del 5 ottobre 2021.

Assegno di mantenimento e contributo casa, gli importi erogati all'ex convivente non sono deducibili

Sull’indeducibilità dell’importo dell’assegno di mantenimento del figlio non c’è dubbio, ma al contributo casa corrisposto dall’ex convivente può essere applicata l’agevolazione prevista dall’articolo 10 del TUIR?

Dall’Agenzia delle Entrate arriva, con la risposta all’interpello numero 657 del 6 ottobre 2021, un “no” secco.

Le convivenze di fatto non sono, come le unioni civili, equiparate al matrimonio.

Assegno di mantenimento e contributo casa, gli importi erogati all’ex convivente non sono deducibili

Come di consueto, lo spunto per far luce sulla deducibilità del contributo casa erogato all’ex convivente arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una coppia, non sposata, con un figlio. In seguito alla separazione, il Tribunale ha assegnato la casa alla ex convivente e ha previsto il versamento di un assegno di mantenimento del figlio pari a 400 euro mensili, che passa a 300 euro in caso di reddito della madre pari a 8.000 euro annui.

Nel 2019 a causa della revoca dell’abitazione all’importo si è aggiunto un contributo casa pari a 350 euro.

Consapevole dell’indeducibilità dell’assegno di mantenimento, il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di dedurre dal proprio reddito la metà dell’importo corrisposto per il pagamento del canone di locazione, in base a quanto previsto dall’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Con la risposta all’interpello numero 657 del 5 ottobre 2021, l’Amministrazione finanziaria pone il suo veto: l’agevolazione è prevista per gli ex coniugi e non per gli ex conviventi.

“Si evidenzia che la disciplina contenuta nell’articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, avendo natura agevolativa, e quindi eccezionale, non può applicarsi in via analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma”.

Assegno di mantenimento e contributo casa, quando sono deducibili gli importi erogati all’ex convivente?

Sotto la lente di ingrandimento è l’articolo 10 del TUIR che include “gli assegni
periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei
figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”
tra le somme deducibili dal reddito complessivo.

Come è stato chiarito in precedenza dall’Agenzia delle Entrate, anche il contributo casa rientra nel campo di applicazione dell’agevolazione a patto che sia disposto dal giudice, quantificabile e corrisposto periodicamente.

La deducibilità, inoltre, riguarda metà delle spese nel caso in cui l’abitazione sia a disposizione di moglie e figli.

Sul caso analizzato la risposta all’interpello, però, chiarisce:

“Tale disciplina è prevista espressamente per i casi di separazione o divorzio, ma nulla è disciplinato per l’ex convivente more uxorio”.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che la Legge Cirinnà ha equiparato il vincolo giuridico che deriva dal matrimonio a quello prodotto dalle unioni civili e ha stabilito che, escluso tutto ciò che riguarda le adozioni, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Lo stesso, però, non è stato previsto per le convivenze di fatto anche se la stessa norma ha stabilito, in caso di conclusione del rapporto, il diritto dell’ex convivente di ricevere dall’altro gli alimenti, se si trova in uno stato di bisogno.

Alla luce del quadro normativo attuale, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la deducibilità di una parte del contributo casa non sia applicabile in caso di convivenza di fatto.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 657 del 5 ottobre 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 657 del 5 ottobre 2021
Trattamento fiscale applicabile all’assegno di mantenimento corrisposto all’ex convivente - Articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR.

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