Apertura della partita IVA in Italia anche con residenza all’estero: le istruzioni delle Entrate

Apertura della partita IVA in Italia anche con residenza all'estero per svolgere un'attività libero professionale

Apertura della partita IVA in Italia anche con residenza all'estero: le istruzioni delle Entrate

Anche chi ha una residenza all’estero può procedere con l’apertura della partita IVA in Italia con l’obiettivo di svolgere un’attività libero professionale. Non è tanto rilevante il luogo in cui si risiede, quanto il domicilio fiscale inteso come centro dei propri interessi.

I chiarimenti per chi vive in un altro Stato ma vorrebbe operare sul nostro territorio sono arrivate direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la datata ma sempre attuale risposta all’interpello numero 429/2022.

Per fare luce su un caso pratico, sono state fornite le regole da seguire.

Apertura della partita IVA in Italia, la residenza all’estero non è un ostacolo

Protagonista della situazione analizzata è una cittadina italiana residente nel Regno Unito e iscritta all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) intenzionata a procedere con l’apertura di una partita IVA.

La contribuente non possiede un identificativo IVA estero e non svolge alcuna attività imprenditoriale o professionale nel Paese in cui risiede: vorrebbe, infatti, svolgere la libera professione in Italia e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per conoscere le istruzioni da seguire, in particolar modo per quanto riguarda il domicilio fiscale.

Con la risposta all’interpello numero 429/2022, si chiarisce prima di tutto che la residenza all’estero non ostacola in alcun modo l’apertura della partita IVA in Italia:

“Non v’è dubbio che l’intenzione dell’interpellante sia quella di costituire nel territorio italiano il centro dei propri interessi, ed ivi svolgere l’attività lavorativa. Pertanto, la circostanza che nel territorio italiano venga costituito il domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un paese terzo (Regno Unito) non è di ostacolo a considerare l’istante quale soggetto passivo di imposta alla stregua di un soggetto residente”.

Con lo stesso documento, l’Agenzia delle Entrate fornisce anche le istruzioni operative da seguire: dal momento che nel paese di residenza la contribuente non svolge attività professionali o imprenditoriali nel modello AA9/12 da presentare per procedere con l’apertura della partita IVA dovrà specificare il domicilio fiscale, quindi il luogo dove svolgere l’attività lavorativa.

Apertura della partita IVA in Italia anche con residenza all’estero: le istruzioni delle Entrate

Nel motivare la sua risposta l’Agenzia delle Entrate parte da due definizioni chiave:

  • soggetto passivo: “colui o colei che esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati di detta attività”;
  • attività economica: “ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate”.

Secondo quanto stabilito alla normativa in vigore in Italia, si considera un soggetto passivo IVA chi effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato nell’esercizio d’impresa, arti o professioni.

Più in particolare per quanto le prestazioni di servizi, l’attività risulta svolta in Italia nei seguenti casi:

  • il soggetto ha il domicilio in Italia e la residenza all’estero;
  • è residente in Italia e non è domiciliato all’estero;
  • ha il domicilio o la residenza all’estero ma ha una stabile organizzazione in Italia.

La risposta all’interpello numero 429 del 2022, inoltre, chiarisce:

Ai fini dell’imposizione sul reddito, a sua volta, l’articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), assimila ai cittadini residenti le persone fisiche che “[...] hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”, mentre, l’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che le persone fisiche“ [...] non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato”.

È chiaro, quindi, che per arrivare a un quadro completo di istruzioni per chi intende procedere con l’apertura della partita IVA in Italia pur vivendo all’estero bisogna soffermarsi anche sui due diversi concetti di domicilio e residenza fiscale, illustrati nel dettaglio dalla circolare numero 304 del 1997. I sintesi il primo è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, il secondo è il luogo scelto come centro dei propri affari.

Ne deriva che l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente non è rilevante ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta in Italia e, al contrario, è rilevante la volontà di stabilire e conservare il domicilio inteso come centro dei propri interessi in un determinato luogo.

L’intenzione della contribuente al centro del caso analizzato è quella di costituire nel territorio italiano il centro dei propri interessi e di svolgere sul territorio l’attività lavorativa, sottolinea l’Agenzia delle Entrate spazzando via ogni dubbio sulla possibilità di procedere con l’apertura della partita IVA in Italia e chiarendo che, di conseguenza, i redditi riconducibili all’attività sono assoggettati ad imposizione in Italia considerando le regole che derivano dalla Convenzione tra Italia e Regno Unito.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 429 del 16 agosto 2022
Soggetto non residente - apertura partita IVA - domicilio fiscale nella sede di svolgimento dell’attività professionale in Italia - articolo 35 del dPR n. 633 del 1972

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