Ape volontaria, credito d’imposta incapienti con rimborso INPS

Credito d'imposta Ape volontaria anche agli incapienti in no tax area e ai pensionati all'estero: la novità nella risoluzione n. 88 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 17 dicembre 2018.

Ape volontaria, credito d'imposta incapienti con rimborso INPS

Ape volontaria, via libera al credito d’imposta anche per gli incapienti in no tax area e per i pensionati all’estero. La novità e gli importanti chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 88 del 17 dicembre 2018.

Il credito d’imposta pari ad un massimo del 50% su un ventesimo degli interessi passivi e dei premi assicurativi pagati per l’erogazione del prestito per la pensione anticipata è una delle agevolazioni rivolte a chi richiede l’Ape volontaria.

Il credito d’imposta è esente IRPEF ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo a partire dal primo pagamento della pensione anticipata. L’Istituto recupera successivamente l’importo rivalendosi sulle ritenute da versare all’Erario come sostituto d’imposta.

Nell’interpello in oggetto, è stato l’INPS a richiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulla possibilità che il credito d’imposta possa esser corrisposto in favore dei pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolativo previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni e ai pensionati appartenenti alla no tax area.

La risposta pubblicata con la risoluzione del 17 dicembre 2018 è affermativa: il pagamento del credito d’imposta sotto forma di rimborso potrà essere riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione.

Ape volontaria, credito d’imposta incapienti con rimborso INPS

Così come indicato nella risoluzione n. 88 pubblicata il 17 dicembre 2018 dall’Agenzia delle Entrate, anche i soggetti residenti all’estero e gli incapienti possono beneficiare del credito d’imposta Ape volontaria.

Il chiarimento si uniforma a quanto affermata dalla relazione tecnica alla norma di introduzione dell’Ape volontaria, secondo cui “il credito di imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza…”. Quindi, l’agevolazione può essere riconosciuta dall’INPS anche in favore di questi soggetti, sotto forma di rimorso, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione.

L’INPS, nella veste di sostituto d’imposta, potrà successivamente recuperare il credito rivalendosi sul monte di ritenute da versare mensilmente.

Oltre a fornire il chiarimento di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le regole generali dell’Ape volontaria che, ricordiamo, potrà essere richiesta anche nel 2019.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 88 del 17 dicembre 2018
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE) Art. 1, commi 166 e ss., legge n. 232 del 2016. Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212

Ape volontaria anche nel 2019

L’Ape volontaria è stata una delle principali novità in ambito pensionistico introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, che consiste nella possibilità di accedere alla pensione anticipata richiedendo un prestito mensile erogato dalla banca in quote mensili, commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia.

La misura è riconosciuta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2019 e tra i requisiti per richiederla è necessario avere un’età minima di 63 anni ed aver versato almeno 20 anni di contributi.

L’importo dell’Ape è corrisposto in quote mensili dall’Istituto finanziatore prescelto dal richiedente e la restituzione del prestito, coperto da polizza assicurativa obbligatoria per il rischio premorienza, avviene con rate di ammortamento mensili per 20 anni, a partire dalla data in cui matura il diritto alla pensione di vecchiaia.

Le somme erogate a titolo di prestito pensionistico non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF e, per quanto riguarda gli interessi sul finanziamento e i premi assicurativi dovuti per la copertura del rischio premorienza, è riconosciuto un credito d’imposta.

L’agevolazione fiscale riconosciuta è pari ad un massimo del 50% dell’importo pari ad un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti. Anche il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF e viene corrisposto direttamente dall’INPS nella pensione.

Porte aperte anche agli incapienti e ai pensionati all’estero, per i quali con la risposta all’interpello dell’INPS contenuta nella risoluzione n. 88 del 17 dicembre 2018 viene confermato il diritto all’erogazione del contributo.

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