ANF, maggiorazione dell’importo garantita in attesa della verifica di inabilità

Alessio Mauro - Leggi e prassi

ANF, la maggiorazione dell'importo degli assegni familiari si conserva in attesa di ottenere l'esito dell'iter sanitario di revisione di inabilità. A chiarirlo è l'INPS che, con il messaggio numero 754 del 22 febbraio 2021, invita le sedi territoriali a rivedere eventuali posizioni diverse.

ANF, maggiorazione dell'importo garantita in attesa della verifica di inabilità

ANF, in attesa di ottenere l’esito dell’iter sanitario di revisione di inabilità e in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti, si conserva la maggiorazione dell’importo degli assegni familiari in linea con quanto previsto dall’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

L’emergenza coronavirus sta dilatando i tempi delle verifiche e l’INPS con il messaggio numero 754 del 22 febbraio 2021 indica la linea da seguire alle Sedi territoriali, invitandole a rivedere le loro posizioni.

INPS - Messaggio numero 754 del 22 febbraio 2021
Assegno per il nucleo familiare. Accertamento del diritto a maggiorazione di importo in caso di nucleo con componenti minorenni inabili o maggiorenni inabili a proficuo lavoro. Chiarimenti.

ANF, maggiorazione dell’importo garantita in attesa della verifica di inabilità

L’importo degli assegni familiari, ANF, varia in base al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare secondo specifiche tabelle di reddito.

Per i nuclei familiari che “comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” è prevista una maggiorazione della cifra riconosciuta.

La certificazione medica presentata a corredo della domanda deve essere esaminata dall’Ufficio medico legale INPS per valutare se ci sono i presupposti per riceverla:

  • incapacità del minore a compiere gli atti della propria età;
  • inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro.

Il diritto a beneficiare della maggiorazione dell’importi ANF viene riconosciuto in seguito alla preventiva autorizzazione da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, acquisito il parere dell’Ufficio medico legale.

In generale, poi, la durata di godimento del diritto non supera mai la data di revisione prevista nel verbale sanitario o comunque la data indicata dal responsabile sanitario di sede.

Dal momento che l’emergenza coronavirus ha generato una sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, i tempi per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi ANF si sono allungati.

E con il messaggio numero 754 del 22 febbraio 2021, l’INPS indica come procedere nell’attesa:

“Il riconoscimento della maggiorazione degli importi ANF al richiedente lavoratore, in caso di componente inabile nel nucleo familiare o di inclusione nel nucleo di un soggetto maggiorenne inabile a proficuo lavoro (che diversamente sarebbe escluso in quanto maggiorenne), tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione”.

ANF, maggiorazione dell’importo: l’ok dell’INPS in attesa della revisione di inabilità

A stabilire questa possibilità è l’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90che ha introdotto una semplificazione dell’iter sanitario amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e della disabilità.

Nel testo si legge:

“Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

Stabilita la regola da seguire, l’INPS traccia le due situazioni possibili al termine dell’iter:

  • se si conferma che il componente del nucleo familiare si trova in uno stato di inabilità e sono presenti tutti gli altri requisiti previsti, la domanda viene accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza;
  • se non si conferma lo stato di inabilità del soggetto interessato, si procede alla reiezione della domanda di autorizzazione ANF per la maggiorazione dei livelli dalla data dell’accertamento sanitario.

In conclusione, l’INPS specifica:

“Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare, alla luce di tali chiarimenti, i provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite secondo le indicazioni che verranno emanate con successivo messaggio operativo”.

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