Aliquote INPGI 2021: i contributi previdenziali a carico dei giornalisti

Tommaso Gavi - Giornalisti professionisti e pubblicisti

Aliquote INPGI 2021, qual è la percentuale dei contributi previdenziali che i giornalisti devono pagare? Influisce la condizione di lavoro dei pubblicisti o dei professionisti: le aliquote sono differenti per lavoratori dipendenti, datori di lavoro, liberi professionisti e committenti.

Aliquote INPGI 2021: i contributi previdenziali a carico dei giornalisti

Aliquote INPGI 2021, in quale misura devono essere versati i contributi previdenziali dai giornalisti, dipendenti o liberi professionisti a partita IVA, e dai datori di lavoro?

Le aliquote contributive variano a seconda dei casi. Per il 2021 sono riconfermati i contributi nella misura prevista per lo scorso anno.

A partire dal 1° gennaio 2021 i giornalisti, pubblicisti o professionisti, devono versare le quote determinate nel modo seguente:

  • 12% fino ad un reddito di 24.000 euro;
  • 14% per le quote di reddito che superano il limite indicato.

I contributi a carico del datore di lavoro per i giornalisti dipendenti ammontano al 27,27% e ricomprendono le seguenti voci:

  • assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.);
  • assicurazione contro la disoccupazione;
  • Fondo di garanzia per il pagamento del TFR;
  • assegno nucleo familiare;
  • contributo a sostegno CIGS;
  • contributo per ammortizzatori sociali.

I contributi a carico del giornalista, invece, dipendono dalla categoria. In linea generale consistono nelle seguenti voci:

  • assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.): 9,19%;
  • contributo per ammortizzatori sociali (dovuto soltanto dai giornalisti dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS): 0,10%;
  • contributo al Fondo di perequazione: 5,00 euro mensili per 12 mensilità.

Vediamo nel dettaglio quali sono le aliquote da corrispondere per calcolare i contributi previdenziali da versare all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”.

Aliquote INPGI 2021: i contributi a carico dei giornalisti liberi professionisti a partita IVA

Le aliquote INPGI 2021 variano a seconda della condizione lavorativa del giornalista iscritto all’Albo, sia esso pubblicista o professionista.

Per quanto riguarda i giornalisti liberi professionisti, ovvero i free lance con partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione di diritti d’autore e S.T.P., sono previsti i seguenti contributi:

  • contributo soggettivo;
  • contributo integrativo;
  • contributo di maternità;
  • contributo aggiuntivo.

Il contributo soggettivo deve essere corrisposto nella misura del 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo giornalistico prodotto nell’anno.

Tale reddito risulta dalla dichiarazione dei redditi, in base alla quale è determinato l’imponibile fiscale.

Dal 1° gennaio 2020 il contributo è stato elevato a seconda dei redditi prodotti. Lo stesso è stato riconfermato per l’anno 2021, a partire quindi dal 1° gennaio:

  • al 12% fino ad un reddito di 24.000 euro;
  • al 14% per le quote di reddito che superano tale limite.

Per i titolari di pensione diretta il contributo è dimezzato.

Lo stesso vale per le aliquote previste per i contributi a partire dal 1° gennaio 2021.

Il reddito netto è quello conseguito, appunto, al netto delle spese di produzione, ma al lordo delle contribuzioni previdenziali.

Il reddito imponibile non può essere superiore ad un massimale che per il 2021 ammonta a 103.055 euro, come indicato nella circolare INPGI numero 3 del 29 gennaio 2021.

Per il 2021 il contributo soggettivo minimo ammonta a 257,24 euro, ridotto alla metà per i pensionati e per chi ha un’anzianità di iscrizione all’Ordine inferiore a cinque anni.

C’è poi da considerare il contributo di maternità, a carico di tutti gli iscritti, stabilito annualmente con delibera del Comitato Amministratore: nel 2021 è pari a 27,90 euro.

Infine è previsto un contributo aggiuntivo, volontario, di una contribuzione soggettiva minima che non può essere inferiore al 5% del reddito dichiarato.

Tale opzione deve essere espressa in sede di presentazione della dichiarazione reddituale annuale.

Aliquote INPGI 2021: i contributi a carico dei committenti

Tra le voci di contribuzione all’INPGI c’è anche il contributo integrativo, a carico del committente.

Tale contributo è passato dal 2% al 4%, a partire dal 1° gennaio 2020 e comprende tutti i compensi lordi corrisposti annualmente al giornalista, inclusi quelli regolati dalla cessione dei diritti d’autore.

Tale contributo è obbligatorio per il committente e deve essere versato direttamente al giornalista, indipendentemente dall’importo del compenso stabilito e dalle modalità di pagamento.

La somma viene poi versata all’INPGI dal giornalista in sede di dichiarazione e liquidazione annuale.

L’INPGI specifica che:

Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Quindi non è detraibile dalle imposte.

Le aliquote INPGI di riferimento sono contenute nell’apposito documento riepilogativo, scaricabile dal portale dell’istituto di previdenza.

Aliquote INPGI 2021: i contributi a carico dei giornalisti lavoratori dipendenti e datori di lavoro

Ogni volta che si instaura un rapporto di lavoro subordinato a carattere giornalistico tra un’azienda e un giornalista professionista, praticante o pubblicista devono essere versati i contributi obbligatori all’INPGI.

Tali contributi devono essere versati in parte dal datore di lavoro, pubblico o privato, in parte dal lavoratore.

La previdenza obbligatoria della cassa previdenziale è prevista per le seguenti categorie professionali:

  • giornalisti professionisti (legge 20/12/1951 n. 1564), a decorrere dal 1/01/1952;
  • praticanti giornalisti (legge 25 febbraio 1987 n. 67, art. 26), a decorrere dal 1/03/1987;
  • giornalisti professionisti tele-cineoperatori (legge 25 febbraio 1987 n. 67, art. 27), a decorrere dal 1/03/1987;
  • giornalisti pubblicisti (legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 76), a decorrere dal 1/01/2001.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile, tassativamente, le seguenti voci:

  • somme corrisposte a titolo di TFR;
  • somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso;
  • proventi e indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento danni;
  • somme poste a carico di gestioni previdenziali e assistenziali obbligatorie per legge;
  • somme prestazioni erogate da casse, fondi e gestioni pensionistici previdenziali;
  • proventi derivanti da polizze assicurative;
  • compensi erogati per conto di terzi non attinenti la prestazione lavorativa;
  • erogazioni collegate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività dell’azienda;
  • contributi e somme a carico del datore di lavoro destinati al finanziamento di forme pensionistiche complementari;
  • i trattamenti di famiglia di cui al T.U.I.R, art. 3.

La contribuzione IVS che spetta all’INPGI è del 33% della retribuzione imponibile, suddivisa in due parti:

  • il 23,81% è a carico dell’azienda, o datore di lavoro;
  • il 9,19% è a carico del giornalista.

Le altre contribuzioni minori e le relative aliquote dovute sono riportate nella tabella riassuntiva.

Contributi a carico del datore di lavoro Percentuale
assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.) 23,81%
assicurazione contro la disoccupazione. Per i soli rapporti a tempo determinato stipulati con datori di lavoro privati, esclusi quelli in sostituzione di dipendenti assenti, è dovuto un contributo addizionale dell’1,40% 1,61%
Fondo di garanzia per il pagamento del TFR (L. 297/82) (Dal 2007 è dovuto solo per i giornalisti dipendenti di aziende con meno di 50 dipendenti che abbiano optato per il mantenimento – in misura intera o parziale - del Tfr in azienda) 0,30%
assegno nucleo familiare 0,05%
contributo a sostegno CIGS, dovuto soltanto dalle imprese soggette legge 416/81 1,00%
contributo per ammortizzatori sociali, dovuto soltanto dalle imprese soggette legge 416/81 0,50%
totale 27,27%

A ciò vanno aggiunti, a carico del datore di lavoro, le seguenti voci:

  • contributo infortuni: 11,88 euro mensili (quota fissa) per dodici mesi, ridotto a 6,00 euro per i collaboratori fissi e/o corrispondenti (artt. 2 e 12 del CNLG) con retribuzione inferiore a quella del redattore;
  • fondo integrativo di previdenza "ex fissa": 1,50% (questo contributo - previsto in caso di applicazione del CNLG Fieg/Fnsi - non è dovuto per i giornalisti praticanti, per i giornalisti pubblicisti e per i giornalisti professionisti con contratto a termine). Per gli stessi dipendenti soggetti a tale contribuzione è dovuta - a decorrere dal 1/03/2015 - una contribuzione addizionale pari allo 0,35%;
  • contributo solidarietà: 10% sull’importo dei contributi a carico azienda versati alle forme di previdenza ed assistenza integrativa (ad esempio: Fondo Integrativo INPGI, Casagit, Fondo Complementare dei giornalisti, ecc.) e su altre somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro (Legge n.166/91, art. 9 bis).

Per quanto riguarda la contribuzione a carico del lavoratore, i contributi da versare sono sintetizzati nella seguente tabella.

Contributi a carico del giornalista Percentuale di contribuzione
assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.) 9,19%
contributo per ammortizzatori sociali (dovuto soltanto dai giornalisti dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS) 0,10%
contribuzione aggiuntiva 1% sulla quota di retribuzione mensile eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, in base a quanto previsto dalla legge 14.11.92 n. 438

Ai contributi a carico del giornalista si deve anche aggiungere il contributo al Fondo di perequazione: 5,00 euro al mese per 12 mensilità.

Tale contributo è dovuto da tutti i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro regolato dall’art. 1 del CNLG, nonché dai titolari di rapporti di lavoro ex art. 2, 12, 36 con retribuzione pari o superiore a quella minima contrattuale del redattore con più di 30 mesi di anzianità.

Le aliquote ed i contributi dovuti sono riepilogati nell’apposito documento scaricabile dal sito dell’INPGI.

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