Aiuti di Stato e sgravi, le istruzioni INAIL per la registrazione al RNA

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Aiuti di stato e sgravi, con la circolare numero 26 del 25 giugno 2020 l'INAIL ricapitola le regole da seguire in relazione ai premi assicurativi. È obbligatoria la registrazione al RNA nell'esercizio successivo a quello della fruizione delle agevolazioni.

Aiuti di Stato e sgravi, le istruzioni INAIL per la registrazione al RNA

Aiuti di stato e sgravi, con la circolare numero 26 del 25 giugno 2020 l’INAIL ricapitola le regole da seguire in relazione ai premi assicurativi.

La registrazione nell’esercizio successivo a quello di fruizione nel RNA, Registro nazionale degli aiuti di Stato, è infatti obbligatoria.

L’Istituto rientra tra i soggetti concedenti, per cui è previsto l’obbligo di registrazione degli aiuti individuali fruiti dalle imprese beneficiarie.

Sono due le tipologie di aiuti individuali che rientrano nell’obbligo di registrazione:

  • gli sgravi sui premi assicurativi che costituiscono aiuti di Stato concessi per le navi iscritte al Registro internazionale italiano;
  • gli sgravi assicurativi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati.

Aiuti di Stato e sgravi, le istruzioni INAIL per la registrazione al RNA

La circolare numero 26 del 25 giugno 2020 dell’INAIL fornisce le istruzioni per la registrazione al RNA per gli sgravi ai premi assicurativi che sono considerati aiuti di Stato.

INAIL - Circolare numero 26 del 25 giugno 2020
Registro nazionale degli aiuti di Stato. Sgravi sui premi assicurativi costituenti aiuti di Stato soggetti a registrazione ai sensi dell’articolo 10, decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

La registrazione nell’esercizio successivo a quello di fruizione nel RNA, Registro nazionale degli aiuti di Stato, è infatti obbligatoria per alcuni soggetti concedenti.

L’Istituto rientra tra quelli per cui è previsto l’obbligo di registrazione degli aiuti individuali fruiti dalle imprese beneficiarie.

Nello specifico sono due le forme di aiuti automatici, non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione, per i quali è previsto l’obbligo:

  • gli sgravi sui premi assicurativi che costituiscono aiuti di Stato concessi per le navi iscritte al Registro internazionale italiano, aiuto notificato ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.l. 457/1997, convertito dalla l. 30/1998;
  • gli sgravi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, aiuto esente da notifica disciplinato dall’articolo 4, comma 8-11, l. 92/2012.

La circolare descrive le modalità per determinare l’importo della misura di sostegno, che avviene contestualmente al calcolo del premio dovuto in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel relativo periodo assicurativo.

Tali informazioni sono contenute nelle dichiarazioni delle retribuzioni trasmesse dai datori di lavoro all’INAIL attraverso i servizi telematici.

Il documento di prassi riporta anche il tasso per la determinazione del premio che deve essere applicato.

In altre parole, la dichiarazione delle retribuzioni è l’adempimento che permette all’INAIL di determinare il premio dovuto: è dunque il presupposto per la fruizione dell’aiuto individuale.

Aiuti di Stato e sgravi, gli obblighi di registrazione al RNA da parte dell’INAIL

La registrazione degli aiuti di Stato nel RNA da parte dell’INAIL deve avvenire entro l’anno successivo a quello di fruizione: tali obblighi sono infatti correlati alle scadenze ordinarie per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni e per il pagamenti dei premi assicurativi.

Le indicazioni sono riportate in maniera dettagliata per i datori di lavoro titolari di Pat, per le imprese armatrici titolari di Pan e per le società di somministrazione.

La sede che deve occuparsi dei controlli sui requisiti oggettivi e soggettivi relativi all’applicazione degli sgravi, alla fruizione degli aiuti di Stato e alla determinazione dei premi dovuti è quella competente a livello territoriale.

Deve essere dunque individuata basandosi sulla sede legale del soggetto beneficiario.

Tra i compiti della sede incaricata c’è anche quello di applicare le sanzioni dovute, nel caso di indebita fruizione.

Se il beneficiario deve restituire l’aiuto già fruito, l’INAIL deve trasmettere al RNA le informazioni relative alla variazione intervenuta solo dopo l’avvenuta restituzione dell’importo dovuto o al massimo entro trenta giorni dalla conoscenza dell’avvenuta restituzione.

Gli aiuti erogati nel 2017 e 2018 sono già stati erogati, come fa sapere l’Istituto.

Ad eccezione dell’esclusione per gli aiuti inferiori a 10.000 euro, inoltre sono previsti particolari obblighi di pubblicazione a carico dei soggetti che ricevono erogazioni pubbliche: le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogate dalle pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.

Lo stabilisce la “legge annuale per il mercato e la concorrenza”, legge 4 agosto 2017, n. 124.

Nel documento di prassi INAIL sono spiegate le regole anche per la modalità alternativa di adempimento degli obblighi di pubblicazione in caso di registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis.

Per quanto riguarda gli aiuti automatici, la circolare precisa che i soggetti beneficiari devono dichiarare l’esistenza degli stessi, a seconda dei casi, rispettivamente nella nota integrativa del bilancio oppure sul proprio sito internet o su quello delle associazioni di categoria di appartenenza.

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