Dall’Ispettorato del Lavoro arrivano le indicazioni operative su come gestire correttamente il procedimento di interdizione prima e dopo il parto

Come si invia la domanda di astensione anticipata/posticipata dal lavoro per maternità?
L’INL nella nota n. 5944/2025 riepiloga tutte le fasi del procedimento e si sofferma anche su altri aspetti importanti come l’attività di accertamento e verifica effettuata dagli ispettori.
Il provvedimento viene emanato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell’Ispettorato.
Interdizione dal lavoro per maternità: le indicazioni dell’INL
Come funziona l’interdizione al lavoro per le lavoratrici madri e quali sono le attività alla base del provvedimento?
A chiarire la prassi da seguire è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, nella nota n. 5944 pubblicata l’8 luglio, fornisce una panoramica delle operazioni relative ai provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, sia nel periodo precedente il parto che in quello successivo.
Si tratta di una misura a tutela della salute delle lavoratrici madri e dei nascituri. Quando una mansione comporta dei rischi (fisici ma anche di altro tipo come vedremo più avanti) e non è possibile assegnare la lavoratrice ad un’altra mansione, si può e si deve attivare l’interdizione, cioè un periodo di astensione retribuito.
La richiesta di interdizione può essere presentata dal datore di lavoro oppure direttamente dalla lavoratrice stessa. Bisogna utilizzare l’apposito modulo disponibile sul portale dell’INL, al quale va allegata la copia:
- del documento di identità del richiedente;
- del certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (in caso di interdizione anticipata) o dell’autocertificazione/certificazione di nascita (in caso di interdizione posticipata);
- l’indicazione della mansione svolta.
Quando a presentare la richiesta è il datore di lavoro, questo dovrà anche precisare l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici relativi all’organizzazione dell’azienda.
Inoltre, è necessario specificare gli eventuali lavori faticosi, pericolosi ed insalubri a cui è esposta la lavoratrice (come ad esempio stazione eretta, posizioni affaticanti, lavoro su scale, sollevamento pesi, lavoro a bordo di mezzi di trasporto, conduzioni di macchine utensili), anche mediante la trasmissione dello stralcio del documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti.
Interdizione dal lavoro per maternità: le fasi del procedimento
Durante la fase istruttoria, l’Ufficio dell’Ispettorato territorialmente competente procede a valutare la documentazione ricevuta così come la correttezza dei presupposti alla base della richiesta di interdizione al lavoro e, infine, che ricorrano le condizioni per la concessione del provvedimento.
Nella fase valutativa, poi, si dovranno verificare le condizioni di lavoro della lavoratrice e se queste rientrano tra quelle individuate dalla normativa ed elencate nel dettaglio negli allegati alla nota, disponibile di seguito.
- Ispettorato Nazionale Lavoro - Nota n. 5944 dell’8 luglio 2025
- Provvedimento di interdizione ante/post partum. Indicazioni operative.
Tra le attività particolarmente pericolose e faticose rientrano ad esempio:
- lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o scomoda;
- lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di caduta;
- trasporto e sollevamento di pesi;
- lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esige sforzo;
- uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni;
- lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria;
- lavori a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto;
- lavori che espongono a temperature troppo basse o troppo alte;
- lavoro notturno.
Prima di procedere con la domanda, il datore di lavoro dovrà attuare uno o più dei seguenti provvedimenti così da attuare tutte le misure necessarie ad evitare l’esposizione della lavoratrice ai potenziali rischi:
- modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro;
- spostamento della lavoratrice ad altro reparto/mansione non pregiudizievole al suo stato;
- qualora non siano possibili le ipotesi di cui sopra, il datore di lavoro dovrà tempestivamente presentare la domanda di astensione ante partum/post partum, alla sede dell’Ispettorato competente, in modo da ottenere il provvedimento di autorizzazione.
Provvedimento di interdizione in 7 giorni
Il provvedimento di interdizione viene emanato dall’Ispettorato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Senza, la lavoratrice non può astenersi dal lavoro.
Come precisato dall’INL nella nota, il termine di 7 giorni si conta a partire dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa e, quindi, in presenza di una richiesta di integrazione, dal giorno successivo a quello in cui è stata ricevuta la documentazione integrativa.
L’astensione dal lavoro, dunque, non può partire dal momento di presentazione della domanda o di conclusione della fase istruttoria: decorre sempre dalla data di adozione del provvedimento.
Nel caso in cui la domanda non contenga lo stralcio del DVR oppure la dichiarazione del datore di lavoro, l’Ispettorato effettuerà controlli sul posto di lavoro per verificare la sussistenza dei requisiti utili all’emanazione del provvedimento di interdizione e tutelare così la lavoratrice madre.
I provvedimenti di interdizione antepartum e/o post-partum sono da considerarsi “definitivi”, compresi quelli con esito negativo.
Per una maggiore efficienza e celerità, l’Ispettorato trasmetterà le comunicazioni tramite e-mail o PEC.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Astensione dal lavoro per maternità: le indicazioni dell’INL