Domanda fondo perduto alternativo, slalom tra i limiti agli aiuti di Stato

Anna Maria D’Andrea / Francesco Oliva - Dichiarazioni e adempimenti

Domanda contributo a fondo perduto alternativo, compilazione ad ostacoli per effetto delle nuove sezioni relative ai limiti agli aiuti di Stato concessi nell'ambito del Temporary Framework. I dettagli nella guida dell'Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2021.

Domanda fondo perduto alternativo, slalom tra i limiti agli aiuti di Stato

Domanda contributo a fondo perduto alternativo, sale il livello di difficoltà per la compilazione dell’istanza da trasmettere entro il prossimo 2 settembre 2021.

Gli aiuti di Stato trovano spazio anche nella domanda per i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis.

Il titolare di partita IVA richiedente o l’intermediario dovrà autodichiarare il rispetto dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1, Aiuti di importo limitato, e 3.12, Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti, del Temporary Framework.

Si tratta della novità più rilevante della nuova domanda di contributo a fondo perduto, che potrà essere trasmessa dal 5 luglio 2021 tramite il portale Fatture e Corrispettivi e dal 7 luglio 2021 tramite i canali Entratel o Cassetto Fiscale.

La verifica relativa al rispetto dei massimali di aiuto concedibili passa per la compilazione del quadro A, all’interno del quale sarà necessario indicare in maniera dettagliata tutti i singoli aiuti ricevuti.

L’eventuale superamento del limite di aiuti concedibili comporterà la necessità di riparametrare l’importo del contributo a fondo perduto spettante, per non sforare le soglie massime fissate dall’Europa.

Domanda fondo perduto alternativo, slalom tra i limiti agli aiuti di Stato

Difficilmente il 5 luglio 2021 si assisterà ad un invio massivo delle domande di accesso al contributo a fondo perduto alternativo.

Il nuovo modello merita di essere attentamente studiato, per via delle nuove sezioni da compilare relative ai limiti degli aiuti di Stato.

Il decreto Sostegni bis, al comma 13 dell’articolo 1, ha affidato all’Agenzia delle Entrate il compito di individuare le modalità operative per consentire ai titolari di partita IVA di autocertificare il mancato superamento dei limiti fissati dal Temporary Framework.

Un compito che ha portato ad un appesantimento dei dati da indicare nella domanda.

Come si legge nelle istruzioni pubblicate il 2 luglio 2021, il soggetto che richiede il contributo o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al rispetto dei requisiti previsti:

Titolari di partita IVA ed intermediari sono quindi chiamati ad analizzare in maniera dettagliata la normativa comunitaria messa in campo in considerazione dell’emergenza Covid-19.

Domanda contributo a fondo perduto alternativo nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework

La guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2021 aiuta a fare il quadro delle regole e dei requisiti da rispettare.

Il contributo a fondo perduto alternativo rientra nelle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary Framework.

Per quanto concerne i limiti di importo concedibili per impresa, la sezione 3.1 prevede diversi massimali, da considerare per due diversi periodi temporali.

Periodo di ottenimento degli aiutiSettore d’appartenenzaLimite importo aiuti di Stato sezione 3.1
1° marzo 2020 - 27 gennaio 2021 Settore agricolo 100.000 euro
Settore della pesca e dell’acquacultura 120.000 euro
Settori diversi 800.000 euro
1° marzo 2020 e data richiesta fondo perduto alternativo Settore agricolo 225.000
Settore della pesca e dell’acquacultura 270.000 euro
Settori diversi 1.800.000 euro

L’accesso alla sezione 3.1 richiede inoltre il rispetto di specifici requisiti per le imprese, quali il non essere in difficoltà al 31 dicembre 2019, con eccezioni per le micro e piccole imprese, e non rientrare tra i soggetti di cui all’articolo 162-bis (intermediari finanziari e società).

Il fondo perduto alternativo può essere ascritto anche tra gli “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, la sezione 3.12 del Temporary Framework, che prevede massimali di aiuto più elevati ma ulteriori requisiti rispetto a quelli di cui sopra.

Periodo di ottenimento degli aiutiLimite importo aiuti di Stato sezione 3.12
Dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021 3.000.000 euro
Dal 13 ottobre 2020 alla data di richiesta del fondo perduto alternativo 10.000.000 euro

L’accesso alla sezione 3.12 per l’ottenimento del contributo a fondo perduto alternativo comporta la necessità di rispettare tutti i seguenti requisiti:

  • gli aiuti richiesti e ottenuti entro il 31 dicembre 2021 coprono i costi fissi scoperti, sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, inclusi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (cosiddetto “periodo ammissibile”);
  • nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura, purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019;
  • l’intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti oppure, per le microimprese e le piccole imprese, il 90% dei predetti costi fissi, e le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti;
  • è a conoscenza che l’aiuto nell’ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, a seguito di idonea giustificazione qualora non disponibili, sulla base di conti fiscali.

Nella domanda da presentare all’Agenzia delle Entrate sarà quindi necessario autorichiarare il possesso dei requisiti previsti da una delle due sezioni.

Inoltre, a rendere più ingarbugliata la procedura di richiesta del nuovo contributo a fondo perduto alternativo contribuisce l’obbligo di indicare in maniera dettagliata tutti gli aiuti di Stato concessi, differenziati per sezione e periodo ammissibile.

Domanda contributo a fondo perduto alternativo, nel quadro A l’elenco dettagliato degli aiuti di Stato

Ai fini di verificare il rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di Stato concedibili ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 del Temporary Framework bisognerà compilare il quadro A del modello di domanda.

In maniera dettagliata, sarà necessario fornire l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti, indicando per ciascuno di questi la sezione di riferimento, così come la data di inizio e fine del periodo ammissibile relativamente al quale si sono verificati i requisiti previsti. In caso di omessa indicazione delle date, il rispetto dei requisiti sarà assunto per l’intero periodo ammissibile, dal 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.

Il quadro A è suddiviso in relazione al decreto di riferimento dei singoli aiuti: dal decreto Rilancio, passando per il decreto Ristori e fino ad arrivare alla Legge di Bilancio 2021 e ai due decreti Sostegni, la domanda diventa un riepilogo delle somme concesse.

Contributi a fondo perduto già ottenuti, esonero dal versamento dell’IMU e dell’IRAP, crediti d’imposta e riduzione del canone RAI affollano la nuova sezione del modello di domanda predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Torna poi il concetto di impresa unica per le unità economiche che comprendono diverse entità giuridiche. In tal caso, il calcolo dei limiti degli aiuti di Stato deve essere effettuato rispetto all’unità economica a cui la singola impresa appartiene, e quindi il gruppo di imprese.

Ai fini della domanda del fondo perduto alternativo, bisognerà compilare il quadro B indicando i codici fiscali di tutte le imprese che formano il gruppo e, se l’importo complessivo degli aiuti ricevuti superasse il limite massimo applicabile, bisognerà riparametrare l’importo al fine di non superare la soglia massima concedibile.

Importo superiore ai limiti degli aiuti di Stato, fondo perduto da rimodulare

Le necessità di rimodulare l’importo del contributo a fondo perduto spettante riguarderà non solo l’impresa unica, ma tutti i titolari di partita IVA che dovessero trovarsi nella condizione di sforare la soglia di aiuti concedibili ai sensi della sezione 3.1 o 3.12 del Temporary Framework.

Il minor importo richiesto dovrà essere indicato nell’apposita sezione della domanda.

Se invece il limite massimo di aiuti di Stato sia già stato superato, non si potrà presentare domanda.

Dubbi sul rispetto dello Statuto dei Diritti del Contribuente

L’impostazione di cui sopra sta generando diversi dubbi, non solo operativi ma anche normativi.

Quello maggiormente ricorrente è la violazione di una norma prevista nell’ambito della Legge 212/2000, lo Statuto dei Diritti del Contribuente.

Il comma 4 dell’articolo 6 prevede infatti che:

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa

Tale disposizione appare violata, in effetti, almeno in due diverse situazioni:

  • nel caso di specie con riferimento alla domanda per i contributi a fondo perduto;
  • nel caso della compilazione dei quadri RS e RU della dichiarazione modello Redditi 2021.

Peraltro appare anche paradossale che queste situazioni si verifichino in un periodo storico in cui la stessa Agenzia delle Entrate stia portando avanti la battaglia delle dichiarazioni precompilate, addirittura in materia di IVA (dichiarazione e Lipe), mentre poi la quotidianità non lascia pensare che i tempi e le situazioni consentano quest’ulteriore passaggio.

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