Aiuti Covid, l’Agenzia delle Entrate può sospendere la cessione del credito fino a 30 giorni

Tommaso Gavi - Imposte

Aiuti Covid, stretta sui controlli dell'Agenzia delle Entrate anche per le cessioni di crediti relativi a misure per far fronte all'emergenza coronavirus. La sospensione fino a 30 giorni prevista nel decreto antifrode non riguarda solo le agevolazioni edilizie.

Aiuti Covid, l'Agenzia delle Entrate può sospendere la cessione del credito fino a 30 giorni

Aiuti Covid, anche le cessioni dei crediti d’imposta previsti dalle misure per far fronte all’emergenza coronavirus possono essere sospese dall’Agenzia delle Entrate per un periodo non superiore a 30 giorni.

A prevederlo è il decreto antifrode, in vigore dal 12 novembre 2021.

In presenza dei segnali di rischio indicati, quindi, anche i crediti d’imposta previsti dall’articolo 122 del decreto Rilancio potranno essere sospesi.

Oltre ai bonus edilizi rientrano quindi nell’intervento anche il credito d’imposta per botteghe e negozi, il bonus affitti per gli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il bonus sanificazione.

Aiuti Covid, l’Agenzia delle Entrate può sospendere la cessione del credito fino a 30 giorni

Anche gli aiuti Covid possono rientrare nella sospensione fino a 30 giorni che l’Agenzia delle Entrate può decidere in caso di profili di rischio sulla cessione del credito d’imposta.

Lo prevedono le disposizioni inserite nell’articolo 2 del DL 157, ovvero il decreto antifrode, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre e in vigore dal 12 novembre 2021.

La misura, nei casi che presentano profili di rischio, è prevista per le opzioni previste dagli articoli 121 e 122 del decreto Rilancio.

Il primo articolo si riferisce alle agevolazioni edilizie e al superbonus 110 per cento.

Il secondo, invece, è relativo alle misure messe in campo per contrastare l’emergenza coronavirus.

Nello specifico, le misure in questione sono quelle indicate nel comma 2 del citato articolo 122:

“2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28;

c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120;

d) credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 12”

In sostanza, possono essere oggetto di sospensione:

Anche gli aiuti Covid nella stretta ai controlli del decreto antifrode

Nella stretta ai controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, potenziati dal decreto antifrode, non rientrano solo i bonus edilizi ma anche le cessioni del credito relative a misure di contrasto dell’emergenza coronavirus.

Anche per tali misure, i criteri per individuare i profili di rischio sono i seguenti:

  • coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • controllo dei dati relativi ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • controlli relativi ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Nell’ottica di un rafforzamento dei controlli preventivi, l’Agenzia delle Entrate può, entro 5 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, adottare una sospensione per un periodo non superiore a 30 giorni.

Oggetto della sospensione sono gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni relative agli articoli 121 e 122 del decreto Rilancio.

Se dopo i controlli i rischi sono confermati, la comunicazione si considera come non effettuata e l’esito del controllo viene comunicato al soggetto che ha inoltrato tale comunicazione.

Se invece non c’è conferma del rischio al termine di controllo, al termine della sospensione la comunicazione produce gli effetti previsti.

I criteri, le modalità e i termini per l’attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del decreto antifrode saranno adottate con successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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