Agevolazioni ZFU, esenzione imposte sui redditi dall’associazione professionale ai soci

Rosy D’Elia - Imposte

Agevolazioni ZFU centro Italia, esenzione imposte sui redditi dall'associazione professionale e ai singoli soci: dall'Agenzia delle Entrate il via libera alla fruizione dei benefici, sempre rispettando il limite dell'ammontare concesso dal MISE. I dettagli nella risposta all'interpello numero 151 del 27 maggio 2020.

Agevolazioni ZFU, esenzione imposte sui redditi dall'associazione professionale ai soci

Agevolazioni ZFU, Zona Franca Urbana, centro Italia, i singoli soci possono beneficiare dell’esenzione dalle imposte sui redditi riconosciuta all’associazione professionale.

Con la risposta all’interpello numero 151 del 27 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate dà il suo via libera alla fruizione dei benefici sempre rispettando il limite dell’ammontare concesso dal MISE, Ministero dello Sviluppo Economico.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è uno studio legale, un’associazione professionale composta da avvocati, con le seguenti caratteristiche:

  • ripartizione degli utili prestabilita a favore degli associati;
  • esercizi sociali in chiusura al 31 dicembre di ogni anno;
  • accesso all’agevolazione ZFU - Centro Italia.
Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 151 del 27 maggio 2020
Articolo 46 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017.

Agevolazioni ZFU, esenzione imposte sui redditi dall’associazione professionale ai soci

L’associazione professionale ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento delle agevolazioni previste non solo per gli oneri relativi ai dipendenti, ma anche per le imposte.

Uno dei soci si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se i benefici concessi possano essere utilizzati anche dai singoli soci dello Studio associato e, quindi, se è possibile utilizzare l’importo delle esenzioni dal pagamento delle imposte anche a scomputo delle proprie imposte.

Dall’Agenzia delle Entrate arriva il via libera con la risposta all’interpello numero 151 del 27 maggio 2020:

“Si ritiene che, nel caso di specie, l’agevolazione concessa all’associazione professionale possa tradursi - nel limite del reddito (di lavoro autonomo) attribuito per trasparenza - in un beneficio fruibile dai singoli soci, in virtù dell’equiparazione delle “associazioni” alle società semplici operata dall’articolo 5 del TUIR.

Si precisa che l’agevolazione fruita da tutti gli associati (come risparmio d’imposta) non potrà superare l’ammontare concesso all’associazione beneficiaria a seguito di istanza al Ministero dello sviluppo economico”.

Agevolazioni ZFU dall’associazione professionale ai soci: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate riporta il riferimento normativo cardine per l’accesso alle agevolazioni per la Zona Franca Urbana sisma Centro Italia: l’articolo 46 del decreto-legge numero 50 del 24 aprile 2017 ha istituito, infatti, una zona franca urbana ai sensi della legge numero 296 del 27 dicembre 2006, che comprende i Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.

In particolare, per le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca urbana sisma Centro Italia, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività nei Comuni interessati hanno la possibilità di accedere a una serie di agevolazioni.

Di seguito i benefici previsti:

  • esenzione dalle imposte sui redditi del reddito che deriva dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;
  • esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
  • esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

A seguito delle novità introdotte dal Decreto Legge numero 32 del 2019, anche le prime tre esenzioni fiscali riconosciute alle sole imprese sono estese ai professionisti per i periodi di imposta 2019 e 2020.

Per analizzare il caso posto dallo studio legale, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 39/E del 24 dicembre 2013, in cui si legge:

“Per le società di persone e le società di capitali trasparenti, la società è tenuta a determinare, secondo le regole disposte dal citato articolo 6 del decreto di attuazione (decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) e nel rispetto dei limiti massimi ivi fissati, il reddito d’impresa prodotto nella ZFU per poi attribuire lo stesso per trasparenza a ciascun socio, secondo i criteri di ripartizione previsti dagli articoli 5, 115 e 116 del TUIR”.

Da ciò consegue che l’esenzione dalle imposte sui redditi che spetta alle società di persone e alle società di capitali trasparenti si determina, di fatto, in capo ai singoli soci cui è trasferito, pro quota, il reddito di impresa prodotto nella ZFU dalla società beneficiaria.

Ne consegue che è possibile fruire dell’agevolazione che riguarda le imposte sui redditi concessa alla società sotto forma di risparmio di imposta dai singoli soci, a patto che ne fruiscano complessivamente fino al raggiungimento dell’ammontare concesso alla società beneficiaria.

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