Niente beneficio prima casa al vigile del fuoco che non trasferisce la residenza

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Agevolazione prima casa: per il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco nessuna eccezione sull'obbligo di trasferimento della residenza anagrafica nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 4839 del 15 febbraio 2022.

Niente beneficio prima casa al vigile del fuoco che non trasferisce la residenza

Il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco non è equiparabile alle forze armate o alle forze di polizia di ordinamento civile e militare.

Pertanto, per poter fruire dell’agevolazione prima casa è necessario il trasferimento della residenza anagrafica nel Comune in cui è ubicato l’immobile agevolato, pena l’esclusione dal beneficio fiscale.

In riferimento alle disposizioni agevolative, infatti, non si può ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva oltre i casi e le condizioni espressamente considerati dalla norma.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4839 del 15 febbraio 2022.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 4839 del 15 febbraio 2022
Il testo dell’Ordinanza delle Corte di Cassazione n. 4839 del 15 febbraio 2022

La sentenza – La controversia trae origine dal ricorso presentato dagli eredi di un vigile del fuoco, a cui l’Agenzia delle entrate aveva notificato avviso di liquidazione per imposta di registro per la revoca dell’agevolazione “prima casa”.

La pretesa tributaria scaturiva dalla constatazione che l’acquirente, che al momento dell’acquisto dell’immobile prestava servizio nel corpo dei Vigili del Fuoco, non aveva trasferito la residenza nel Comune dove era situato il bene perché riteneva di essere esentato per legge dall’adempimento.

La CTP aveva accolto il ricorso delle contribuenti, in quanto il dante causa era effettivamente esentato dall’obbligo di trasferire la propria residenza unitamente alla moglie perché Vigile del Fuoco.

La CTR ha confermato la decisione ritenendo sussistenti le condizioni per l’agevolazione “prima casa”, che era stata illegittimamente revocata.

L’Ufficio ha così proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 66 L. 342/2000 per avere la CTR erroneamente ritenuto che il contribuente fosse esentato dall’obbligo di trasferimento nel Comune dove era ubicato l’immobile in quanto appartenente al corpo dei VV.FF.

La norma in argomento, in tema di aliquota di registro agevolata per i trasferimenti degli immobili non di lusso, prevede una causa specifica di esonero dell’obbligo di trasferire la residenza nel Comune dove è situato l’immobile, per il “personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile”.

Per tali categorie di lavoratori non è quindi richiesta la condizione della residenza prevista dalla nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

Nel giudizio in parola la Corte di Cassazione non ha ritenuto sussistente la causa di esonero, dando così ragione all’Amministrazione finanziaria.

In particolare la Corte ha ritenuto errata la posizione della CTR secondo cui l’appartenenza al corpo dei Vigili del fuoco fosse equiparabile all’appartenenza alle forze armate o alle forze di polizia di ordinamento civile e militare, che hanno come tali diritto alle agevolazioni di cui all’art.66 cit.

I giudici di legittimità spiegano che la previsione in commento, che fissa una specifica casa di esonero per soggetti definiti, è una norma agevolativa e, al pari di tutte le disposizioni fiscali che garantiscono casi di esenzione o agevolazioni, non possono essere applicate in via analogica.

Si tratta infatti di norme di stretta interpretazione ai sensi dell’art 14 preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalla stessa espressamente considerati.

Pertanto nel caso di specie tornano applicabili le regole ordinarie per poter godere dell’agevolazione sull’acquisto della prima casa, ivi compreso il trasferimento della residenza anagrafica.

In merito a tale ultimo aspetto, applicabile anche al caso che ci occupa, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile “senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile”.

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