Con l’acquisto della casa e il trasferimento della residenza nel 2024, il regime impatriati dura di più

Rosy D’Elia - Irpef

L'acquisto della casa fino al 31 dicembre 2023 e il trasferimento della residenza in Italia nel 2024 determina una proroga del nuovo regime impatriati di tre anni. L'agevolazione è stata introdotta nell'ultima stesura del decreto legislativo numero 209 del 2023 che definisce le nuove regole in vigore da quest'anno

Con l'acquisto della casa e il trasferimento della residenza nel 2024, il regime impatriati dura di più

Accedere al regime impatriati dal 2024 è più difficile e meno vantaggioso. Con le novità introdotte nell’ultima stesura del decreto legislativo numero 209 del 2023 che ridefinisce le agevolazioni fiscali per i lavoratori e per le lavoratrici che tornano dall’estero, ci sono, però, alcune condizioni che potenziano i benefici previsti.

Ad esempio l’acquisto della casa, entro la scadenza del 31 dicembre scorso, e il trasferimento della residenza nel 2024 proroga per tre anni la riduzione del reddito imponibile al 50 per cento.

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Aacquisto della casa e trasferimento della residenza nel 2024 allungano il regime impatriati

L’articolo 5 del decreto legislativo numero 209 del 27 dicembre 2023, adottato nell’ambito della cornice fiscale, ha abrogato il regime impatriati in vigore fino allo scorso anno.

Dal 2024 non sono più applicabili le regole previste dall’articolo 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015.

I redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti da coloro che trasferiscono la loro residenza in Italia, nel limite annuo di 600.000 euro, saranno oggetto di tassazione solo per il 50 per cento per 5 anni in presenza delle seguenti condizioni:

  • possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;
  • permanenza in Italia di almeno 4 anni;
  • residenza all’estero pregressa di almeno 3 anni, periodo che cresce se il lavoratore o la lavoratrice prosegue l’attività con lo stesso datore di lavoro con cui lavorava prima del trasferimento:
    • sono richiesti sei anni se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • sette anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Le agevolazioni spettano a chi è stato iscritto all’AIRE ma anche a chi ha avuto la residenza in un altro Stato con convezione contro le doppio imposizioni.

Rispetto al regime impatriati in vigore fino al 2023, i benefici si riducono e i requisiti da rispettare diventano più severi. E nella stesura definitiva del decreto di attuazione della riforma fiscale, anche su indicazione delle commissioni parlamentari che hanno valutato il testo originario proposto dal Governo, sono stati introdotti alcuni correttivi per rendere meno drastico il passaggio tra vecchie e nuove regole e per ammorbidire la linea.

Le lavoratrici e i lavoratori che sono diventati proprietari di una casa entro il 31 dicembre 2023 e trasferiscono la residenza anagrafica in Italia nel corso del 2024 possono beneficiare di una proroga della riduzione della base imponibile di 3 anni.

Proroga regime impatriati, quali sono i requisiti?

In questo periodo transitorio, quindi, è possibile allungare il periodo di fruizione delle agevolazioni impatriati se si rispettano le seguenti condizioni:

  • trasferire la residenza anagrafica nell’anno 2024;
  • diventare proprietari entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia adibita ad abitazione principale.

Un potenziamento delle agevolazioni è previsto anche per i genitori. In questo caso, però, i benefici non riguardano il periodo di fruizione del regime impatriati ma la riduzione dell’imponibile.

I redditi di lavoro diventano oggetto di tassazione solo per il 40 per cento, e non per il 50 per cento, la riduzione è pari al 60 per cento nei seguenti casi:

  • presenza di un figlio o di una figlia minore;
  • nascita di un figlio, ma anche adozione, durante il periodo di fruizione dell’agevolazione.

La norma specifica: il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, deve essere residente nel territorio dello Stato.

Le eccezioni di favore previste ricalcano, con profonde differenze e con minore generosità, le regole in vigore con il vecchio regime. Avere dei figli e aver acquistato una casa, infatti, dava diritto a una proroga delle agevolazioni di 5 anni.

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