Accollo debito d’imposta, nel modello F24 uno specifico codice identificativo

Accollo del debito d'imposta altrui, bisognerà indicare il codice identificativo 80 nel modello F24. A fornire le istruzioni, applicabili dal 12 ottobre 2021, è la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 6 ottobre.

Accollo debito d'imposta, nel modello F24 uno specifico codice identificativo

Accollo del debito d’imposta altrui: ai fini del versamento delle somme dovute, nel modello F24 l’accollante dovrà indicare il codice identificativo “80”.

A fornire le istruzioni è l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 59/E del 6 ottobre 2021.

Il codice identificativo potrà essere utilizzato dal 12 ottobre 2021, data a partire dalla quale prenderà il via la possibilità di versare il debito d’imposta altrui, esclusivamente mediante modello F24 da presentare in modalità telematica e con divieto di compensazione dei crediti dell’accollante.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate arriva dopo la pubblicazione il 24 settembre scorso del provvedimento che ha dato il via, dopo due anni di distanza, ad una delle misure previste dal decreto fiscale n. 124/2019.

Accollo debito d’imposta, nel modello F24 uno specifico codice identificativo

L’istituto dell’accollo del debito d’imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, si prepara finalmente a diventare operativo.

Dopo la definizione delle istruzioni generali, è con la risoluzione n. 59/E del 6 ottobre 2021 che l’Agenzia delle Entrate fornisce le regole specifiche per il versamento che, così come indicato dal provvedimento del 24 settembre, dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il modello F24 telematico.

In sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono indicati:

  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice identificativo “80”, denominato “Accollante del debito di imposta”.

Così come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, il codice identificativo “80” è indicato nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” del modello F24, unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 59/E del 6 ottobre 2021
Accollo del debito d’imposta altrui - attivazione del codice identificativo “80” da indicare nel modello di versamento F24

Accollo del debito d’imposta altrui con divieto di compensazione

Sarà a partire dal 12 ottobre 2021 che diventeranno operative le istruzioni fornite con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, e quindi partirà di fatto l’istituto dell’accollo del debito d’imposta.

Il codice identificativo “80” dovrà essere indicato esclusivamente nel modello F24 presentato in modalità telematica. Questa è infatti l’unica via per il pagamento dei debiti d’imposta dell’accollato, pena il rifiuto della delega di pagamento.

Viene altresì specificato che ai fini del versamento, l’accollante non potrà utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali, pena lo scarto della delega di pagamento.

Sarà invece possibile utilizzare in compensazione i crediti dello stesso accollato, che dovrà tuttavia provvedere autonomamente a presentare il modello F24, indicando con le consuete modalità i debiti pagati e i crediti compensati.

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