Accise, la decadenza di due anni è prevista solo in caso di rimborso dell’acconto in eccesso

Tommaso Gavi - Imposte

Accise, il termine di decadenza biennale si applica solo per il rimborso in denaro dell'acconto in eccesso. Lo chiarisce l'Agenzia delle Dogane nell'informativa del 17 agosto 2022. Non è prevista l'applicazione nel caso della detrazione, così come indicato negli orientamenti giurisprudenziali della corte di cassazione.

Accise, la decadenza di due anni è prevista solo in caso di rimborso dell'acconto in eccesso

Accise, la decadenza di due anni è prevista solo in caso di rimborso dell’acconto in eccesso.

Lo specifica l’informativa della direzione Accise dell’Agenzia delle Dogane del 17 agosto 2022.

Con il documento di prassi l’Agenzia si adegua agli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione.

Non si applica il termine biennale nel caso in cui i crediti derivanti dalle eccedenza in acconto sul gas naturale e sull’energia elettrica siano portati nella dichiarazione annuale.

Accise, la decadenza di due anni è prevista solo in caso di rimborso dell’acconto in eccesso

Con l’informativa Prot.: 379481/RU della direzione Accise-Energie e Alcoli dell’Agenzia delle Dogane dello scorso 17 agosto vengono forniti chiarimenti sul termine di decadenza biennale per il recupero dei crediti d’imposta derivanti da eccedenze di versamenti in acconto delle accise sul gas naturale e sull’energia elettrica.

In estrema sintesi, il termine di due anni non si applica nei casi in cui i crediti siano riportati nella dichiarazione annuale.

Con il documento di prassi l’Agenzia si esprime recependo gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione.

Nel documento si legge, infatti, quanto di seguito riportato:

“A seguito di diverse pronunce rese a partire dal 2019 si è venuto affermando l’indirizzo interpretativo secondo il quale, nei due suddetti settori d’imposta, alla chiusura annuale di ciascun periodo oggetto di dichiarazione si determina, per quanto qui interessa, un nuovo saldo creditorio, che va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati e che si protrae fino all’esaurimento dello stesso o fino alla definizione del rapporto tributario.”

In conseguenza di ciò, non si applica il termine di decadenza biennale del rimborso di accisa se:

  • il rapporto tributario è in corso;
  • il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate;
  • il credito medesimo viene detratto dai successivi versamenti di acconto.

Si rileva, infatti, che l’uso del credito d’imposta in detrazione con la dichiarazione è la strada più utilizzata.

D’altro canto, il rimborso del credito può avvenire esclusivamente per la cessazione dell’attività dell’operatore della chiusura del rapporto tributario.

La presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo rappresenta l’inizio del conteggio dei due anni per la decadenza della richiesta di denaro.

Agenzia delle Dogane - Informativa del 17 agosto 2022
Rimborso del credito ex art. 14, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1995 in materia di accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica. Nuovo indirizzo applicativo.

Accise, i chiarimenti delle Dogane sul rimborso dell’acconto in eccesso

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Dogane si esprime sul rimborso del credito ex art. 14, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 504/1995, derivante dall’applicazione dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica.

Dopo aver chiarito in quali casi non si applica il termine biennale di decadenza per il recupero del denaro a titolo di rimborso, vengono fornite ulteriori precisazioni.

Nel documento di prassi si legge, infatti, quanto di seguito riportato:

“Al di fuori delle vicende oggetto di vaglio giudiziario, i medesimi effetti conseguenti alla chiusura integrale del rapporto tributario sembrano configurarsi anche nel caso in cui il soggetto obbligato venditore cessi la propria attività di fornitura al consumo nel territorio di uno degli autonomi ambiti territoriali individuati all’art. 2, comma 2, della DD prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021.”

Con la conclusione delle forniture di prodotto nel territorio, si realizza l’impossibilità di recuperare pro quota il credito maturato con la detrazione delle eccedenze successive.

Di conseguenza, l’unica strada percorribile rimane quella della richiesta di rimborso.

Tale richiesta deve essere appunto presentata entro il termine biennale di decadenza, a decorrere dalla dichiarazione di consumo che contiene gli elementi utili alla determinazione del credito d’imposta che deriva dalla citata cessazione.

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