L’accertamento induttivo non si può fondare sui dati di un comunicato stampa

Emiliano Marvulli - Imposte

L'accertamento induttivo non può basarsi sui dati indicati in un comunicato stampa A stabilirlo è la Cassazione, con l'Ordinanza n. 33042 relativa all'accertamento sui redditi dichiarati da un tassista.

L'accertamento induttivo non si può fondare sui dati di un comunicato stampa

Ai fini della ricostruzione induttiva dei redditi derivanti dall’attività di tassista, l’Amministrazione finanziaria non può fondare la maggiore pretesa fiscale sulla base di indizi derivanti da un informale comunicato stampa del comune, perché tale provvedimento non costituisce fatto idoneo a fondare la ricostruzione induttiva dei redditi essendo privo dei requisiti della gravità e concordanza.

Questi i principi contenuti nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 33042/2019.

Corte di Cassazione - ordinanza n. 33042 del 16 dicembre 2019
L’accertamento induttivo non si può fondare sui dati di un comunicato stampa

La sentenza - La vicenda riguarda il ricorso proposto da un esercente l’attività di tassista contro l’avviso d’accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato in maniera induttiva i ricavi ed ha accertato, ai fini Irpef e Irap un maggior reddito imponibile con conseguente quantificazione delle maggiori imposte dovute, oltre ad interessi e sanzioni.

Avverso la sentenza contraria della CTR il contribuente ha proposto ricorso in cassazione lamentando che i giudici di merito hanno ritenuto l’accertamento induttivo fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, sebbene l’Ufficio avesse presunto i maggiori ricavi anche da elementi a loro volta presunti, così violando il divieto del ricorso alla c.d. doppia presunzione.

In particolare, per quanto qui di interesse, la CTR non avrebbe considerato che il dato relativo alla lunghezza della corsa media dei taxi a Firenze, adottato dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento, non deriva da un’indagine statistica del Comune di Firenze ma da semplice comunicato dell’Ufficio stampa dello stesso ente, emesso in relazione alla presentazione pubblica del tariffario dei taxi, e non costituisce un fatto idoneo a fondare la ricostruzione induttiva dei redditi operata dall’Ufficio.

La Corte di Cassazione ha accolto le rimostranze del contribuente dichiarando insufficiente la decisione di merito nel punto in cui i giudici hanno affermato che

il dato della lunghezza media della corsa trova riscontro in notizie fornite dallo stesso Comune sulla base di indagini i cui risultati sono stati riportati anche sulla stampa, che, per quanto non frutto di uno studio specificamente destinato allo scopo, appaiono confortate nella loro attendibilità sia per la loro provenienza istituzionale e terza che per il fatto che non risultano essere state contrastate neanche dalla categoria dei tassisti.”

Alla luce di tali considerazioni quindi, l’attendibilità del dato certo sarebbe sorretto dai seguenti elementi: la provenienza istituzionale della notizia dal Comune; la circostanza che essa sia stata riportata dalla stampa e la mancata contestazione del dato da parte della categoria dei tassisti.

Tuttavia, a parere del Collegio di legittimità, la mera provenienza del dato da un informale comunicato stampa dell’ente territoriale “non equivale di per sé ad elemento che ne conforti l’attendibilità”.

La CTR ha quindi errato laddove, nell’accertare la controversa percorrenza media della corsa in taxi, ha fatto ricorso ad un ragionamento presuntivo che ha omesso ogni verifica della gravità e della concordanza degli elementi indiziari con riferimento alla circostanza da accertare e ha invece concentrato la valutazione dell’attendibilità riferendola esclusivamente, nei termini descritti, alla fonte del dato ed alla sua diffusione.

Sulla base di tali considerazioni la Corte di cassazione ha deciso di cassare la sentenza impugnata in relazione a questo motivo e di rinviare la causa alla Commissione tributaria in diversa composizione.

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