Ok al nuovo accertamento in presenza di elementi nuovi, anche se l’annualità è stata definita

Emiliano Marvulli - Imposte

Una nuova attività accertatrice è possibile in presenza di elementi nuovi, anche quando l'annualità è stata definita con un accertamento di adesione: i chiarimenti arrivano dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza 10817 del 24 aprile 2023

Ok al nuovo accertamento in presenza di elementi nuovi, anche se l'annualità è stata definita

Se una annualità viene definita con un accertamento di adesione, la sopraggiunta conoscenza di elementi nuovi non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalle leggi fiscali.

Rientrano nella nozione di sopraggiunti nuovi elementi anche quelli noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’atto al momento dell’adozione dello stesso.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 10817 del 24 aprile 2023.

Elementi nuovi aprono la strada a un nuovo accertamento

La vicenda processuale ha origine dal ricorso proposto da una società avverso due avvisi di accertamento. Il ricorso, in linea con la sentenza di primo grado, era stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale in quanto, essendo state le annualità in contestazione previamente definite con accertamenti con adesione, non sussistevano i presupposti per emettere gli atti impositivi impugnati.

Avverso tale decisone l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione.

Tra i motivi di doglianza, l’Ufficio finanziario ha lamentato violazione/falsa applicazione degli artt. 2, DLgs. 218/97, 43, DPR 600/73, 57, DPR 633/72, poiché la C.T. Reg. ha affermato che gli avvisi di accertamento impugnati non potevano essere emessi, non sussistendone i presupposti giuridici in considerazione della previa definizione delle annualità contestate mediante accertamento con adesione.

La Corte di Cassazione ha considerato fondata la censura della Parte pubblica ricorrente e ne ha accolto il ricorso, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, anche per le spese di giudizio.

La posizione della Corte di Cassazione su un nuovo accertamento

Si premette che l’art. 2, comma 4, DLgs. 218/97, applicabile ratione temporis, prevede che l’accertamento con adesione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalle leggi fiscali quando, alternativamente:

  • a) sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
  • b) la definizione riguarda accertamenti parziali;
  • c) la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
  • d) l’azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell’azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.

Rientrano nella nozione di sopraggiunti nuovi elementi anche quelli noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’atto al momento dell’adozione dello stesso.

Più in generale, costituiscono dati, la cui sopravvenuta conoscenza consente l’integrazione o la modificazione dell’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, anche quelli noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’atto al momento dell’adozione dello stesso, senza che rilevi in senso contrario né l’art. 33 del medesimo decreto, che pone solo un dovere di reciproca collaborazione tra uffici finanziari e Guardia di finanza, né la circostanza che sia stato effettuato un primo accertamento parziale, in quanto si tratta di uno strumento volto a favorire la sollecita emersione della materia imponibile, che non preclude, pertanto, l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice, anche ove definito con adesione.

In effetti, l’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del D.P.R. 600/1973 (e agli artt. 54 e 55 del D.P.R. 633/1972 per l’IVA), bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole.

Tale accertamento differisce da quello ordinario in ragione della disponibilità, in capo all’Amministrazione, di elementi idonei a dare contezza della sussistenza, a qualsiasi titolo, di attendibili posizioni debitorie, senza richiedere, in ragione della loro oggettiva consistenza, l’esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione o lo svolgimento di ulteriori attività di approfondimento.

Ė pacifico che l’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui fa salva l’ulteriore azione di accertamento nei termini di decadenza previsti, fa riferimento a pretese dell’Ufficio fondate su fonti diverse da quelle prese a base dall’accertamento parziale o comunque su dati la cui conoscenza, da parte dell’Ente impositore, sia sopravvenuta all’accertamento, tali essendo anche quelli noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’atto al momento dell’adozione dello stesso.

Nel caso di specie, dopo la prima fase della verifica generale avviata nei confronti della società contribuente, si perfezionava un accertamento con adesione ma, successivamente, in esito ad ulteriori verifiche fatte dalla GdF presso istituti bancari e sulla base delle medesime, l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate ha emesso gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio.

Nella sentenza in commento i giudici non hanno dato corretta attuazione a tali arresti giurisprudenziali, avendo erroneamente affermato l’illegittimità degli atti impositivi impugnati. Da qui la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

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